Sospensione precauzionale dal servizio del militare e irrilevanza dell’assoluzione sopravvenuta in appello (TAR Toscana n. 232 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione precauzionale facoltativa prevista dall’art. 916 del d.lgs. n. 66/2010 può essere disposta nei confronti del militare imputato per un reato dal quale può derivare la perdita del grado, a prescindere dal fatto che tale conseguenza sia automatica ovvero subordinata a un successivo procedimento disciplinare. La misura non ha natura disciplinare o sanzionatoria, ma carattere cautelare, e prescinde dall’accertamento definitivo della responsabilità. La sua legittimità si valuta esclusivamente alla luce dei fatti e delle circostanze esistenti al momento dell’adozione, restando irrilevante la sopravvenuta assoluzione in appello. La concessione della sospensione condizionale della pena impedisce la perdita del grado automatica ex art. 866 del d.lgs. n. 66/2010, ma non esclude la misura cautelare, ove questa si fondi anche sulla possibile incidenza disciplinare ex art. 865. Essendo provvedimento cautelare, la sospensione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, era stato condannato in primo grado dal Tribunale penale alla reclusione di due anni, con sospensione condizionale della pena, per il reato di falsità ideologica in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. Aveva falsamente attestato in un verbale del 2013 di avere distrutto, su ordine dell’Autorità giudiziaria, materiale destinato alla caccia rinvenuto nel corso di un’operazione anti-bracconaggio.

A seguito di quella condanna il Ministero della Difesa disponeva nei suoi confronti la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego, ai sensi dell’art. 916 del d.lgs. n. 66/2010. Il militare impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione, contraddittorietà rispetto al precedente trasferimento per incompatibilità ambientale e violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990. In corso di giudizio sopravveniva l’assoluzione in appello perché il fatto non costituisce reato, per carenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce la fattispecie normativa muovendo dal tenore letterale dell’art. 916 del d.lgs. n. 66/2010. La sospensione precauzionale facoltativa è ammessa quando il militare è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado, senza che rilevi se tale conseguenza operi automaticamente o richieda un apposito procedimento disciplinare. La misura, precisa il TAR, non è disciplinare né sanzionatoria, ma ha carattere cautelare e tutela gli interessi pubblici dell’Amministrazione, che potrebbero essere pregiudicati dalla permanenza in servizio del dipendente.

Nel caso concreto la sospensione era stata adottata dopo la sentenza di condanna di primo grado, dunque sulla base di accertamenti puntuali. Il provvedimento dava conto della condotta del militare, pubblico ufficiale in funzione di polizia giudiziaria, e richiamava l’esigenza di preservare il prestigio dell’Arma e la regolarità del servizio. La concessione della sospensione condizionale della pena avrebbe impedito la perdita del grado automatica ex art. 866, ma non quella conseguibile all’esito del procedimento disciplinare ex art. 865: il provvedimento richiamava entrambe le ipotesi, rendendo astrattamente applicabile la misura.

Il TAR qualifica il potere esercitato come ampiamente discrezionale, sindacabile solo ove manifestamente irragionevole o contraddittorio, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 9822 del 2023. La risalenza dei fatti e i giudizi positivi di servizio non inficiano la coerenza della valutazione, strettamente connessa all’avvio del processo penale. La legittimità va apprezzata con riferimento alle circostanze esistenti al momento dell’adozione: la successiva assoluzione in appello è perciò irrilevante e potrà semmai fondare la reintegrazione nelle funzioni e negli assegni non percepiti ex artt. 918 e 921. Nessuna contraddittorietà sussiste rispetto al trasferimento per incompatibilità ambientale, trattandosi di misure con finalità differenti, come chiarito da T.R.G.A. Bolzano n. 163 del 2016.

Quanto alla procedura, il collegio esclude che la sospensione, per la sua peculiare natura cautelare, dovesse essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 477 del 2016. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 479 c.p.

Tutte le 120 sentenze sull'art. 479 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *