Nessun rimborso oneri estinzione anticipata se paga l’assicurazione (ABF Collegio di Roma n. 2884 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso degli oneri non maturati ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b. presuppone l’estinzione anticipata del finanziamento. Quando il debito residuo è corrisposto dalla compagnia assicurativa che ha rilasciato la copertura sul rischio impiego, in forza della surroga nei diritti del finanziatore, non si verifica un’estinzione anticipata ad opera del consumatore, ma una mera sostituzione del soggetto creditore. In tale evenienza il cliente non ha versato alcun importo a titolo estintivo e non può invocare il rimborso degli oneri. È rigettata la domanda fondata esclusivamente sull’estinzione anticipata.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver esperito senza esito il reclamo, chiede l’equo rimborso degli oneri conseguente all’estinzione anticipata del finanziamento, per un importo complessivo di € 1.155,73, oltre alle spese legali.
L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa della definizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vertente sull’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Nel merito deduce che l’ammortamento è stato interrotto per la cessazione del rapporto di lavoro del cliente e che la compagnia assicurativa ha liquidato il debito residuo, pari a € 4.959,50 al netto dello scoperto dell’1,50%. Da qui il rigetto della pretesa: il rapporto si è estinto per indennizzo assicurativo, con surroga della compagnia, non per estinzione anticipata.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla disciplina del rimborso anticipato dettata dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. La norma presuppone, per il riconoscimento del rimborso, l’estinzione anticipata del finanziamento ad opera del consumatore.
Su questo presupposto si concentra l’accertamento. Dalla documentazione in atti risulta che il versamento del debito residuo è stato effettuato, al netto dello scoperto previsto, dalla compagnia assicurativa, nei cui confronti l’intermediario ha emesso atto di quietanza e surroga, in conformità delle previsioni contrattuali. Il pagamento, quindi, non proviene dal cliente.
Ne deriva che il ricorrente non ha versato alcun importo a titolo estintivo. Il rapporto si è chiuso per effetto dell’indennizzo assicurativo e della surroga dell’assicuratore nei diritti del creditore, con una mera sostituzione del soggetto titolare del credito. Manca, pertanto, il fatto costitutivo del diritto al rimborso degli oneri non maturati.
Il Collegio non si sofferma in motivazione sulla richiesta di sospensione legata al rinvio pregiudiziale, che resta assorbita dalla soluzione raggiunta sul piano del presupposto sostanziale. La conclusione è il rigetto del ricorso, non risultando dovuto all’istante alcun rimborso fondato sull’estinzione anticipata.
Nota della Redazione
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