Prelievo fraudolento con carta di debito: breve intervallo prova la colpa grave (ABF Collegio di Roma n. 3393 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, ai sensi dell’art. 10, co. 1, d.lgs. n. 11 del 2010, il prestatore di servizi di pagamento che voglia sottrarsi alla responsabilità risarcitoria deve provare la colpa grave dell’utilizzatore. La produzione documentale che attesta l’autenticazione e la formale regolarità dell’operazione non soddisfa, di per sé, l’onere probatorio: occorre che l’intermediario indichi specificamente gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave. Il breve lasso temporale tra il furto della carta e l’operazione fraudolenta eseguita con regolare digitazione del PIN costituisce elemento sintomatico della conservazione congiunta del codice e dello strumento di pagamento, con conseguente colpa grave dell’utilizzatore e irresponsabilità dell’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente chiede la restituzione di € 1.500,00, importo di un prelievo disconosciuto eseguito con carta di debito a seguito di furto. Espone che il 23.1.2025 aveva digitato il PIN all’ingresso di un centro commerciale e che, poco dopo, mentre faceva la spesa in un supermercato, subiva il furto del portafoglio custodito in una borsa chiusa sopra il carrello, con la carta all’interno. Dalla stessa carta ignoti prelevavano la somma allo sportello ATM.
Il reclamo veniva respinto dall’intermediario, che addebitava alla ricorrente la negligente custodia del PIN. La banca, costituitasi, eccepiva che il furto era avvenuto tra le 12:00 e le 12:10 e che l’operazione disconosciuta era stata registrata alle 12:20, con blocco della carta solo successivamente. Da qui la presunzione che il ladro avesse trovato indicazioni idonee a individuare il PIN e la deduzione della colpa grave per il ritardo nel blocco.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricorda che l’operazione è avvenuta sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. L’art. 10, co. 1 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito malfunzionamenti; i successivi artt. 11 e 12 regolano la responsabilità dell’utilizzatore per le operazioni non autorizzate.
Da ciò deriva che l’intermediario può sottrarsi alla responsabilità solo provando la colpa grave dell’utilizzatore, intesa come elevato e abnorme grado di negligenza. Il Collegio di Coordinamento, dec. n. 22745 del 2019, ha precisato che la documentazione sull’autenticazione e la regolarità formale non esaurisce l’onere probatorio, essendo necessario indicare gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali trarre in via presuntiva la prova della colpa grave. Il Collegio di Coordinamento, dec. n. 10929 del 2016 ha poi chiarito che l’Arbitro non può esaminare questioni di fatto diverse da quelle allegate dalle parti.
Nel caso concreto, l’intermediario ha dimostrato l’utilizzo del chip EMV e del PIN, con autorizzazione dell’operazione e assenza di anomalie: l’onere probatorio ex art. 10, co. 1 può quindi dirsi assolto. Resta da verificare la colpa grave. Il Collegio osserva che la ricorrente ha digitato il PIN poco prima del furto e che il prelievo è avvenuto in un arco temporale immediatamente successivo, in luogo poco distante.
Tale breve lasso temporale tra furto e operazione fraudolenta costituisce elemento sintomatico della conservazione congiunta di PIN e carta (Collegio di Roma, decisione n. 15913/2019). Inoltre, in caso di operazioni disconosciute a seguito di furto non accompagnato da elementi utili a ricostruire le modalità della frode, è lecito presumere la condotta negligente nella custodia dello strumento, vieppiù in un luogo pubblico e affollato (Collegio di Roma, decisione n. 11959/2024).
Ricorre pertanto la straordinaria e inescusabile imprudenza in presenza della quale le conseguenze dell’uso fraudolento ricadono sul cliente-utilizzatore, restando estraneo l’intermediario. Il Collegio respinge il ricorso.
Nota della Redazione
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