Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso costi up front ante riforma (ABF Collegio di Bari n. 3173 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019 e confermato dopo la Corte costituzionale n. 263/2022. I costi recurring si restituiscono secondo un criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; i costi up front si riducono secondo il metodo della curva degli interessi, in assenza di patto difforme. Gli oneri erariali non sono retrocedibili. L’eccezione di sospensione del procedimento per rinvio pregiudiziale alla CGUE sollevato in altro giudizio è infondata, non essendo configurabile alcuna litispendenza in senso proprio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e della pensione: il primo nel marzo 2017, estinto anticipatamente nel maggio 2021 alla rata n. 49; il secondo nell’aprile 2021, estinto anticipatamente nel maggio 2025, anch’esso alla rata n. 49.

Esaurita la fase del reclamo, il ricorrente si rivolge all’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati ex art. 125-sexies t.u.b. per complessivi 2.498,98 euro, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione. Domanda inoltre la restituzione della commissione di estinzione anticipata, delle quote asseritamente versate in eccedenza e delle spese legali, quantificate in 200,00 euro. L’intermediario eccepisce la pendenza di un rinvio pregiudiziale alla CGUE sollevato da altro giudice, la natura up front delle voci contestate e, in subordine, chiede di decurtare quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di sospensione. L’obbligo di sospendere il giudizio ex art. 267 TFUE grava esclusivamente sul giudice a quo che ha disposto il rinvio; non esiste analoga previsione per altri organi, giurisdizionali o extragiudiziali, davanti ai quali penda una controversia simile. Le Disposizioni ABF non contemplano ipotesi di sospensione e difetta una vera litispendenza, trattandosi di giudizio diverso. Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato (fra le altre, la decisione n. 2913/2025, nonché ABF Torino n. 1104/2025 e ABF Napoli n. 4327/2025).

Nel merito, i contratti precedono l’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b.. In assenza di chiara ripartizione tra oneri up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso. Il Collegio richiama quindi la sentenza Lexitor (CGUE, 11.9.2019) e la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, che ha riconosciuto la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Dopo la modifica normativa del 2021 (cfr. decisione n. 21676/2021), è intervenuta la Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». Su questa base i Collegi territoriali hanno dato continuità all’orientamento del 2019, confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in legge n. 136/2023. Per i contratti ante riforma il Collegio applica dunque: proporzionalità lineare per i costi recurring; curva degli interessi per i costi up front; non rimborsabilità degli oneri erariali.

Applicando tali criteri ai due rapporti, il Collegio quantifica i rimborsi ancora dovuti in 1.017 euro per il finanziamento A e 332 euro per il finanziamento B. Respinge invece la domanda di restituzione della commissione di estinzione anticipata: l’importo rimborsato in anticipo supera, per entrambi i rapporti, la soglia di 10.000 euro prevista dall’art. 125-sexies, comma 3, t.u.b., con conseguente legittimità dell’indennizzo (cfr. decisioni n. 5909/2020 e n. 11679/2021). Rigetta anche la domanda sulle quote in eccedenza, priva di supporto documentale, e quella sulle spese legali, stante il carattere seriale della controversia. Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e condanna l’intermediario al pagamento di 1.349,00 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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