Ammissibilità dell’intervento volontario e onere probatorio della cessione del credito (Cass. civ. Sez. 3 n. 12005 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., riguarda esclusivamente l’ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto poste a sostegno della decisione. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non già di questioni o argomentazioni. La censura che prospetti un erroneo accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla prova della titolarità del credito dedotto in giudizio è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito. L’interpretazione del contratto, essendo un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, è censurabile in cassazione solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche.
Il Fatto
Alcuni soci avevano costituito una società per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile, finanziato da un mutuo concesso da un istituto di credito e garantito da fideiussione rilasciata dai soci medesimi. A seguito della cessione delle quote sociali, gli acquirenti si erano impegnati a liberare i fideiussori, senza però darvi corso. Dopo il fallimento della società subentrata nel contratto di mutuo, la banca aveva escusso le garanzie e i fideiussori avevano convenuto in giudizio la banca e gli altri soggetti, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta estinzione della garanzia e la condanna alla manleva.
Nel giudizio di appello, la società cessionaria dei crediti (`S.G.A. s.p.a.`) era intervenuta volontariamente per far valere il proprio diritto alla escussione della fideiussione. La Corte d’appello di Genova aveva dichiarato inammissibile l’intervento, ritenendo che la società non avesse provato la propria legittimazione, non avendo prodotto il contratto di cessione del credito.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il ricorso principale della società cessionaria, che lamentava la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1362, 1363, 1365 e 1263 cod. civ., nonché degli artt. 81 e 111 cod. proc. civ., in relazione alla mancata produzione del contratto di cessione dell’11.4.2018.
La S.C. ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Ha precisato che la censura di omessa pronuncia riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione. Nel caso di specie, la ricorrente non lamentava l’omissione di una decisione su un capo di domanda, ma contestava la valutazione compiuta dalla corte di merito in ordine alla prova della cessione del credito, profilo riservato al giudice del merito.
Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva indicato un fatto storico, ma una questione giuridica concernente la natura “deteriorata” del credito. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per cui il vizio ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. non è assimilabile alla censura di “questioni” o “argomentazioni”. Ha concluso che la doglianza mirava a un riesame del merito.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto è un’indagine di fatto riservata al giudice di merito e che la censura deve specificare in quale modo il giudice si sia discostato dai canoni legali di ermeneutica. Nel caso di specie, la ricorrente aveva contestato l’interpretazione di un contratto diverso da quello relativo al credito in contestazione e la corte d’appello non aveva compiuto alcuna interpretazione del predetto contratto.
La S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1263 c.c. – Accessori del credito
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1365 c.c. – Indicazioni esemplificative
- Art. 81 c.p.c. – Sostituzione processuale
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati