Proroga al 2025 delle concessioni suolo pubblico conforme alla legge concorrenza (TAR Sicilia n. 3577 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga al 31 dicembre 2025 delle concessioni di suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche non costituisce applicazione della direttiva Bolkestein, ma attuazione della disciplina transitoria dell’art. 11, comma 6, legge n. 214/2023, che conserva la validità dei titoli nelle more delle gare. La proroga opera solo per le concessioni in scadenza entro tale data e non può essere intesa come anticipazione del termine dei titoli di maggiore durata, espressamente fatti salvi. Le concessioni già rinnovate ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, d.l. n. 34/2020 e quelle rientranti nel comma 5 del medesimo art. 11 restano estranee al provvedimento di proroga. Il giudizio di ottemperanza, già definito con il rigetto, non è violato quando l’amministrazione dia attuazione alla normativa sopravvenuta in materia di concorrenza.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di concessioni di suolo pubblico per chioschi di bibite nel Comune di Catania, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza delle sentenze del Tribunale n. 2710 e n. 2712 del 26 luglio 2024. In via subordinata hanno impugnato la delibera di Giunta Municipale n. 279 del 30 dicembre 2024, recante proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2025.

Con sentenza non definitiva n. 1851/2025 il Collegio ha respinto la domanda di ottemperanza e fissato l’udienza per l’esame della domanda impugnatoria subordinata. I ricorrenti lamentano la violazione del giudicato, il contrasto con la libertà di iniziativa economica, l’insussistenza della scarsità della risorsa e dell’interesse transfrontaliero, nonché la contraddizione con la precedente delibera n. 47/2024, che aveva applicato il rinnovo automatico fino al 2032.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo della legge n. 214/2023. L’art. 11, comma 1 prevede il rilascio delle concessioni per dieci anni mediante procedure selettive, secondo linee guida ministeriali. Il comma 4 fa salva l’efficacia delle concessioni già assegnate con procedure selettive o riassegnate ai sensi dell’art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 34/2020. Il comma 5 disciplina la conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020. Il comma 6 stabilisce che, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti del comma 5 conservano validità sino al 31 dicembre 2025, in deroga al termine del titolo e ferma restando l’eventuale maggiore durata.

Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 8 legge regionale n. 18/1995, dell’art. 9 del regolamento comunale e dell’art. 12 direttiva Bolkestein, è infondato. La proroga disposta dal Comune non applica la direttiva, ma introduce una disciplina transitoria in attesa dei decreti attuativi e delle gare. L’espressione contenuta nella delibera, riferita a “future direttive governative e/o norme sopravvenute in materia di Bolkestein”, è usata in senso improprio e generico. Il provvedimento risulta pertanto conforme all’art. 11, comma 6.

Il termine “proroga” indica un’estensione della durata dei titoli in corso di validità con scadenza anteriore al 31 dicembre 2025. Esso non anticipa la scadenza delle concessioni di durata successiva, per le quali resta ferma la maggiore durata prevista. La delibera è inoltre coerente con il comma 1, che integra e prevale, per gli aspetti incompatibili, sulla previgente disciplina dell’art. 28 d.lgs. n. 114/1998.

Anche il secondo motivo è respinto. Il contrasto con la delibera n. 47/2024 non sussiste: quest’ultima ha applicato la previsione eccezionale del comma 5, riferita alle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, mentre il comma 6 riguarda le concessioni “non interessate” da quei procedimenti. Dalla documentazione emerge che le concessioni dei ricorrenti sono in parte rinnovate fino al 2032 ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, e in parte rientranti nella previsione del comma 5 come attuata dalla delibera n. 47/2024: non sono quindi direttamente incise dal provvedimento.

Per una ricorrente la documentazione non offre adeguati riscontri sul termine di scadenza o sul rinnovo, con conseguente difetto di allegazione e prova. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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