Prelievo salivare investigativo e avviso al difensore: esclusa l’irripetibilità (Cass. pen. Sez. II n. 32827 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo salivare eseguito su soggetto in stato precautelare, con il consenso dello stesso e per finalità di comparazione con tracce già repertate, integra un accertamento urgente a fini investigativi e non il prelievo finalizzato all’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale. Non è pertanto applicabile la disciplina dell’art. 9 della legge n. 85/2009, che subordina l’acquisizione del profilo genetico alla convalida dell’arresto o del fermo. Il prelievo salivare, inoltre, non ha carattere di irripetibilità, trattandosi di attività ripetibile anche su istanza del difensore: ne consegue l’inapplicabilità della disciplina dell’art. 360 cod. proc. pen. e l’insussistenza di alcun obbligo di avviso al difensore. Le doglianze sulla catena di custodia e sulle modalità di repertazione, ove prospettate in via meramente ipotetica e generica, sono inammissibili.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 5), cod. pen. e ridotto la pena inflitta all’imputato, dichiarato colpevole di rapina aggravata in concorso.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. Con i primi tre ha contestato la legittimità del prelievo salivare eseguito in data 22 novembre 2011, sostenendo che esso avrebbe dovuto seguire la disciplina dell’art. 9 della legge n. 85/2009 e che, in ogni caso, l’omesso avviso al difensore ne avrebbe determinato l’inutilizzabilità. Con il quarto e il quinto motivo ha dedotto vizi di motivazione e violazioni dei protocolli sulla catena di custodia dei reperti.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, articolando la propria motivazione lungo tre direttrici.

Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che il prelievo salivare aveva una stretta finalità investigativa, essendo funzionale a individuare singole responsabilità in relazione all’esecuzione di singoli furti. Come rilevato dalla Corte territoriale, vi era la necessità di ottenere l’impronta genetica dei fermati e compararla con le tracce già repertate, lasciate dagli autori dei delitti commessi in epoca precedente al fermo. Il richiamo all’art. 9 della legge n. 85/2009 è stato pertanto giudicato non pertinente, disciplinando tale norma il diverso caso del prelievo finalizzato all’inserimento del DNA in banca dati.

Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ribadito che il prelievo salivare non ha carattere di irripetibilità, costituendo attività sempre ripetibile, anche su istanza del difensore. Da ciò discende l’inapplicabilità della disciplina dell’art. 360 cod. proc. pen., che al primo comma prevede l’avviso al difensore per gli accertamenti tecnici non ripetibili. L’omesso avviso è dunque privo di rilievo invalidante.

Il quarto e il quinto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili. Le doglianze relative alla catena di custodia e ai protocolli di repertazione risultano dedotte in via meramente ipotetica e generica, senza specificazione delle violazioni contestate. La confutazione delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria si risolve, inoltre, in mere considerazioni di fatto, come tali non scrutinabili in sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e il versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, in applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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