Inammissibili i ricorsi su responsabilità e pena se ripetono i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32806 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. Il mancato esercizio d’ufficio del potere-dovere di applicare una o più attenuanti, se non accompagnato da motivazione, non è censurabile in cassazione qualora l’imputato non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 16.09.2024, aveva confermato il giudizio di responsabilità dei ricorrenti per il reato di rapina aggravata, ritenendo sussistente la circostanza di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, terza ipotesi, cod. pen. Avverso tale pronuncia i tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione, contestando la valutazione del compendio probatorio, l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento di circostanze favorevoli.
Uno solo dei ricorrenti ha censurato, in particolare, il diniego dell’attenuante della lieve entità del delitto di rapina, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Il ricorso giunge così all’esame della Sezione VII penale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla constatazione che tutti i motivi prospettati si risolvono nella reiterazione delle doglianze già svolte in appello. Essi, pertanto, non sono deducibili in sede di legittimità perché aspecifici e soltanto apparenti: non assolvono la funzione di una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione nella valutazione delle prove e, per due soli ricorrenti, la richiesta riqualificazione del fatto nell’art. 393 cod. pen., la Corte ribadisce la preclusione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito. Il giudice di legittimità non può saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, richiamando sul punto Sez. U, n. 12 del 31.05.2000, Jakani, Rv. 216260. La motivazione dei giudici di merito è ritenuta esente da vizi logici e adeguata.
Analogamente, le censure sull’eccessività della pena e sul diniego dell’aggravante contestata sono ritenute manifestamente infondate. La graduazione della pena e la fissazione della pena base appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo risulta assolto con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Quanto al motivo del solo ricorrente che invoca l’attenuante della lieve entità ai sensi della Corte costituzionale n. 86 del 2024, la Corte lo dichiara non consentito: la questione, già proponibile in appello, non era stata prospettata neppure con motivi aggiunti o in sede di conclusioni, richiamando Sez. 2, n. 44819 del 20.11.2024, Rodi. Più in generale, il mancato esercizio d’ufficio del potere-dovere di applicare attenuanti non è censurabile se l’imputato non abbia formulato una richiesta specifica (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21.11.2019, dep. 2020, G., Rv. 279063-02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13.01.2015, Ciaccia, Rv. 263361-01). I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.