Restituzione pro quota delle spese di istruttoria nel prestito estinto anticipatamente (ABF Collegio di Bari n. 4373 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, stipulato prima del 25 luglio 2021 ed estinto anticipatamente, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito si estende, ai sensi dell’art. 125-sexies TUB nella formulazione originaria, a tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli up front. La sentenza Lexitor (CGUE, C-383/18) non è contraddetta dalla successiva pronuncia CGUE 9 febbraio 2023, C-555/21, resa in tema di credito immobiliare e giustificata dalle specificità di quel settore. Restano irripetibili i soli oneri erariali, in quanto l’intermediario opera come sostituto d’imposta. Il rinvio pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di Giustizia non impone all’Arbitro la sospensione del procedimento, non essendo prevista dalle Disposizioni ABF né integrando un’ipotesi di litispendenza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 16 gennaio 2019 un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile. Il finanziamento era stato estinto anticipatamente sulla base del rendiconto emesso il 25 aprile 2025, con un residuo di 46 rate sulle 120 originarie.

L’istante lamentava il diniego dell’intermediario al rimborso dei costi corrisposti in unica soluzione e non ancora maturati, in particolare le commissioni di istruttoria. Chiedeva la restituzione in proporzione lineare al periodo non usufruito, oltre interessi legali dall’estinzione, la retrocessione delle rate eventualmente versate in eccedenza e la refusione delle spese di assistenza professionale. L’intermediario eccepiva la sospensione del procedimento in ragione di un rinvio pregiudiziale pendente e, nel merito, la rimborsabilità dei soli costi recurring, sostenendo la natura istantanea delle spese di istruttoria.

La motivazione del Collegio

La prima questione riguarda la richiesta di sospensione del procedimento. Il Collegio osserva che le Disposizioni ABF non prevedono alcuna ipotesi di sospensione per casi della specie e che non ricorre una litispendenza in senso proprio, poiché il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE involge giudizi diversi. L’obbligo di sospensione grava sul giudice a quo che ha disposto il rinvio, non su altro organo giurisdizionale o extragiudiziario dinanzi al quale penda un giudizio su fattispecie simile. L’eccezione è pertanto disattesa.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento consolidato applicabile ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 e anticipatamente estinti, formatosi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022. Si applica l’art. 125-sexies TUB nella formulazione originaria, interpretato alla luce della sentenza Lexitor, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. La soluzione è confermata dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023.

Il Collegio esamina la clausola determinativa delle spese di istruttoria, pari a € 932,41 (di cui € 87,41 per oneri erariali), e ne riconosce la chiara natura up front, trattandosi di costi che remunerano attività prodromiche alla conclusione del contratto. Il diritto del cliente alla riduzione non è quindi dubitabile.

L’argomentazione contraria dell’intermediario, fondata sulla CGUE 9 febbraio 2023, C-555/21, è disattesa: quella pronuncia riguarda il credito immobiliare ai consumatori e non contraddice la sentenza Lexitor, avendo la Corte evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Al netto degli oneri erariali irripetibili, il Collegio accerta il diritto al rimborso della quota non maturata delle spese di istruttoria, quantificata in € 138,00 applicando il criterio suppletivo della curva degli interessi, in mancanza di valida previsione pattizia. Sull’importo spettano gli interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo.

Le ulteriori domande sono respinte. La richiesta di rate versate in eccedenza non è suffragata da elementi probatori, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Quanto alle spese di assistenza professionale, il Collegio ne esclude il ristoro in assenza di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario e di questioni connotate da reale complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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