Preselezione affidata a società esterna e pubblicazione dei quesiti: legittimo il concorso (TAR Sardegna n. 197 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prova preselettiva di un concorso pubblico può essere predisposta e gestita da una società specializzata esterna, senza che ciò integri violazione delle competenze della Commissione giudicatrice, purché questa sovrintenda allo svolgimento della prova e al sorteggio dei quesiti. La natura meramente ricognitiva della preselezione, fondata su dati oggettivi e su correzione automatica, giustifica l’affidamento a un soggetto tecnico, restando esclusa ogni discrezionalità valutativa. La mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti non determina di per sé l’illegittimità della procedura quando la relativa prescrizione sia stata soppressa prima della prova e nessun candidato abbia subito un pregiudizio concreto. Il principio di contestualità delle prove preselettive è cedevole rispetto a esigenze organizzative legate all’elevato numero di partecipanti, in assenza di prova dell’irregolarità dello svolgimento.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla prova preselettiva del concorso pubblico indetto dalla Regione per il reclutamento di quaranta dirigenti, previsto dall’art. 9 del bando come eventuale filtro all’accesso alle due prove scritte. La prova si svolgeva il 19 luglio 2023 in due sessioni, con somministrazione di test a risposta multipla su tablet. La ricorrente non si collocava tra i primi duecento classificati, unico contingente ammesso alla fase successiva, e impugnava dinanzi al TAR Sardegna il bando e gli atti della procedura, deducendo incompetenza degli organi regionali, violazione del principio di unicità delle prove, difetto di ruolo della Commissione, irregolarità nell’identificazione dei candidati, sovrapposizione dei quesiti e mancata pubblicazione della banca dati. Con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione agli atti successivi, compresa la fissazione delle prove scritte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo sull’incompetenza del Direttore generale. L’art. 24, lettera b), della legge regionale n. 31/1998 consente al Direttore generale di curare l’attuazione dei piani e dei programmi, affidando “di norma” la gestione ai direttori dei servizi. L’adozione del bando in attuazione del Piano del fabbisogno del personale rientra dunque in un potere attuativo direttamente intestato all’organo di vertice, e non in un illegittimo esercizio di poteri sostitutivi.

Quanto alla Giunta regionale, la delibera richiamata si limita a un indirizzo volto a rivedere le modalità di reclutamento della dirigenza, lasciando alla struttura la scelta dello strumento. L’individuazione del concorso pubblico in luogo del corso-concorso costituisce scelta autonoma e ragionevole dell’amministrazione.

Sul principio di contestualità delle prove, il Collegio ritiene la regola cedevole rispetto alle esigenze organizzative di una preselezione con circa tremila candidati, suddivisi in due contingenti. La censura resta generica, non essendo dimostrata alcuna irregolarità concreta.

Il nucleo del ragionamento riguarda l’affidamento alla società esterna della predisposizione ed estrazione dei quesiti. La censura è respinta richiamando l’orientamento secondo cui la preselezione ha funzione ricognitiva, priva di discrezionalità tecnica, e la correzione automatica garantisce l’oggettività della valutazione (richiamate C.d.S., sez. VI, n. 5799 del 2007, TAR Puglia, sez. II, n. 2032 del 2008 e TAR Potenza, sez. I, n. 393 del 2015). La Commissione ha comunque sovrinteso al sorteggio delle buste, assolvendo la funzione di garanzia.

Sulla mancata pubblicazione della banca dati, la prescrizione derivava dalla delibera regionale n. 41/13, annullata in autotutela con delibera n. 24/10 undici giorni prima della prova. Il Collegio esclude la violazione della par condicio: tutti i concorrenti hanno atteso invano la pubblicazione e sostenuto la prova senza studio preventivo dei quesiti. La scelta di privilegiare la preparazione estesa rispetto allo studio mnemonico rientra nella discrezionalità dell’amministrazione.

Sono infine respinte le censure su identificazione dei candidati, sovrapposizione dei quesiti e condizioni climatiche. Il ricorso è infondato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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