Diniego di sanatoria su area asseritamente vincolata va motivato sull’effettivo regime (TAR Puglia n. 261 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato per opere asseritamente abusive e il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 devono qualificare il tipo di intervento edilizio realizzato e il regime normativo violato. Il rifacimento di una preesistente tettoia autorizzata e il posizionamento di un pergolato in legno non richiedono permesso di costruire, avendo natura pertinenziale e ornamentale, necessitando al più di Scia edilizia ove di entità tale da alterare visibilmente l’edificio. Il diniego di sanatoria che presupponga un vincolo paesaggistico inesistente per le aree incluse in un piano di lottizzazione già concretamente attuato e ricomprese in PPA è illegittimo per eccesso di potere. Ove l’intervento determini un incremento volumetrico inferiore al 10%, l’Amministrazione deve attivare la procedura autorizzatoria semplificata e non rigettare tout court l’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione n. 138 del 12 maggio 2022, con cui il Comune ingiungeva la rimozione delle opere ritenute abusive insistenti su un immobile pervenutogli per donazione: un ampliamento volumetrico di circa 8,30 mq al piano terra, il rifacimento di una tettoia già autorizzata e il posizionamento di un pergolato nell’area pertinenziale.
Il Comune contestava l’assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, di permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e della denuncia sismica ex art. 93 d.P.R. n. 380/2001, deducendo l’esistenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici. Il ricorrente presentava istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, respinta con nota del 10 ottobre 2022, impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie ricorso e motivi aggiunti, trattandole unitariamente per la comune ratio. In via dirimente rileva i vizi endemici dell’ordine di demolizione, che non reca né la qualificazione del tipo di intervento edilizio ritenuto abusivo, né il regime normativo violato, essendo stato adottato sull’indimostrato presupposto che tutte le opere necessitassero di permesso di costruire.
Per il rifacimento della tettoia preesistente e del pergolato in legno il giudice esclude la necessità del titolo edilizio, trattandosi di opere di contenuto pertinenziale e meramente ornamentale, richiamando T.A.R. Sicilia, sez. Catania, n. 302 del 2024, Cons. St., sez. VI, n. 8475 del 2023 e T.A.R. Campania, sez. Salerno, n. 230 del 2021. Tali strutture necessiterebbero al più di una Scia edilizia, stante il minimo impatto edilizio.
Quanto al diniego di accertamento di conformità, il Tribunale ne rileva l’erroneo presupposto: il suolo non risulta gravato da alcun vincolo idrogeologico né dal vincolo ex art. 142, lett. g), d.lgs. n. 42/2004, essendo le opere esterne all’area coperta da foreste e boschi. La verificazione disposta ha confermato che l’area ricade nel primo PPA approvato dal Comune, già attuato alla data del 6 settembre 1985, con applicazione delle esclusioni ex art. 142, commi 2 e 3, d.lgs. n. 42/2004.
Ne deriva che, sotto il profilo urbanistico, le opere rientrano tra gli interventi pertinenziali conseguibili con titolo in sanatoria. Il verificatore ha acclarato un volume realizzato pari a 24,80 mc, appena il 4,6% della volumetria esistente: ove pure ascrivibili all’allegato B del d.P.R. n. 31/2017, l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare il procedimento semplificato e non rigettare tout court l’istanza.
Il Tribunale annulla pertanto gli atti impugnati, assorbita ogni altra questione, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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