Consegna di rigore solo per offese gravi alla dignità personale del militare (Cons. Stato n. 4716 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consegna di rigore, sanzione più severa tra quelle di corpo, non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall’art. 751 r.m. La fattispecie di cui al comma 1, lettera a), numero 16), richiede un comportamento, apprezzamento o giudizio gravemente lesivo della dignità personale di altro militare o di militari considerati come categoria. La critica espressa dal militare, che si mantenga nei limiti della pertinenza rispetto al proprio ruolo e della continenza, senza trasmodare in giudizi sulla persona, non integra l’illecito. Le inosservanze relative alla linea gerarchica nelle comunicazioni, pur disciplinarmente rilevanti, non consentono l’irrogazione della consegna di rigore.
Il Fatto
Un ufficiale della Marina militare, presidente di una commissione di concorso, inviava tramite e-mail istituzionale alcune osservazioni critiche sulla linea di condotta tenuta dall’Ufficio Personale Militare, lamentando che lo stesso si fosse sottratto a un’attività rientrante nelle proprie competenze. Il Comandante di Corpo gli infliggeva la sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni tre, ravvisando la violazione degli artt. 715, comma 2, 729, comma 1, lettera a), 732 e 735 r.m., con applicazione dell’art. 751, comma 1, lettera a), n. 16.
Avverso la sanzione l’interessato proponeva ricorso gerarchico e, formatosi il silenzio-rigetto, adiva il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che respingeva le domande. Proponeva quindi appello, deducendo l’irragionevolezza e illogicità della sanzione e la sua natura ritorsiva rispetto alle perplessità manifestate in qualità di presidente della commissione. Il Ministero della difesa resisteva, richiamando la violazione dell’obbligo di osservare la via gerarchica e il tenore offensivo dello scritto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello ritenendo assorbente la censura di irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà della sanzione rispetto al comportamento tenuto dal militare. Il percorso argomentativo muove dal dato normativo: gli artt. 1358, comma 6, e 1362, comma 1, c.m. stabiliscono che la consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall’art. 751 r.m., dovendosi escludere ogni applicazione estensiva o per fattispecie non tipizzate.
La disposizione posta a base del provvedimento, al comma 1, lettera a), numero 16), punisce i « comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria ». Ne deriva un duplice requisito: l’offesa deve riguardare la dignità personale di un militare o di una categoria e deve essere grave. La Corte verifica quindi la corrispondenza tra fattispecie astratta e condotta concreta.
Sul piano fattuale, l’e-mail contiene una critica alla linea di condotta dell’Ufficio Personale Militare che resta entro i limiti della pertinenza rispetto al ruolo di presidente della commissione e della continenza. Lo scritto non trascende in giudizi sulla persona responsabile della struttura e non impiega « imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro », comportamento vietato dall’art. 732 r.m. e richiamato dall’art. 751 r.m. Manca dunque l’elemento materiale della fattispecie sanzionatoria.
Quanto alle ulteriori inosservanze contestate, segnatamente il rispetto della linea gerarchica nelle comunicazioni ai sensi degli artt. 715, comma 2, e 735 r.m., la Corte ne riconosce la rilevanza disciplinare ma esclude che possano essere punite con la consegna di rigore, in forza del combinato disposto degli artt. 1358, comma 6, e 1362, comma 1, c.m. e dell’art. 751 r.m.
In riforma della sentenza impugnata, il provvedimento sanzionatorio è pertanto annullato. La Corte precisa inoltre che non occorre annullare il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, qualificabile come mero fatto che abilita il privato al ricorso giurisdizionale, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. I, parere n. 1148 del 29 ottobre 2025. Le spese di lite di entrambi i gradi sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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