Previdenza complementare militari: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Emilia-Romagna n. 974 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza d’interesse alla decisione, depositata dalla difesa dei ricorrenti prima della definizione del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Il Collegio prende atto della dichiarazione e non procede all’esame del merito delle domande di accertamento e condanna. La declaratoria di improcedibilità non presuppone la verifica dell’effettiva fondatezza delle ragioni sostanziali addotte a sostegno dell’originaria pretesa, né la loro conferma giurisprudenziale. Sussistendo giusti motivi, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Il Fatto
I ricorrenti, ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in servizio presso il Ministero della Difesa, hanno agito innanzi al TAR Emilia-Romagna per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno asseritamente subito per l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro. Secondo la prospettazione, l’Amministrazione non avrebbe avviato le procedure propedeutiche alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e della connessa previdenza complementare, in violazione dell’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005. I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero al pagamento del conseguente danno economico, quantificato nel corso del giudizio o in somme risultanti di giustizia.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio. Nelle more del giudizio, la difesa dei ricorrenti ha depositato una nota con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse dei propri assistiti alla decisione nel merito, richiamando l’avvio di un confronto tra lo Stato Maggiore della Difesa e le parti sindacali del comparto e l’orientamento giurisprudenziale che escluderebbe la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la nota depositata dalla difesa dei ricorrenti, qualificandola come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. Il Tribunale ne ha verificato il deposito, ritenendola correttamente e tempestivamente effettuata, e ne ha tratto la conseguenza processuale dell’improcedibilità del ricorso.
La decisione riposa sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amministrativo, che disciplina le ipotesi di improcedibilità del ricorso, unitamente all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amministrativo, che fa carico al giudice di dichiarare l’improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione di carenza d’interesse alla decisione. Nel caso in esame la fattispecie è stata ravvisata proprio nella dichiarazione proveniente dalla parte ricorrente.
Il Tribunale non ha esaminato il merito delle domande di accertamento e condanna. Le ragioni sostanziali addotte a sostegno della declaratoria di carenza d’interesse — l’avvio del confronto sindacale e il richiamo all’orientamento giurisprudenziale sulla legittimazione ad agire dei singoli dipendenti pubblici in materia di previdenza complementare, segnatamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 2593/2022, pubblicata l’8 aprile 2022 — sono state richiamate dalla sola difesa dei ricorrenti nella nota di deposito e non hanno formato oggetto di autonoma valutazione da parte del Collegio.
La declaratoria di improcedibilità esaurisce pertanto il giudizio sul piano processuale, senza pronuncia sul diritto al risarcimento dedotto. Sulla regolazione delle spese il Tribunale ha rilevato la sussistenza di giusti motivi, statuendo l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, senza ulteriore specificazione delle ragioni poste a fondamento.
Nota della Redazione
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