Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (TAR Emilia-Romagna n. 977 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della controversia determina l’improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse, senza che il giudice possa o debba scrutinare nel merito le censure originariamente proposte. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia costituisce condizione dell’azione e il suo accertamento preclude ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola manifestazione processuale della parte, non essendo necessaria alcuna verifica sulla persistenza in capo ad altri soggetti. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in ragione della corretta presa d’atto, da parte del ricorrente, della sopravvenuta carenza d’interesse.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su una studentessa minore, hanno impugnato il verbale dello scrutinio finale e la comunicazione di non ammissione della figlia alla classe terza del liceo scientifico di un istituto superiore, per aver riportato un voto insufficiente in scienze naturali nello scrutinio di settembre, all’esito della sospensione del giudizio.
Hanno dedotto profili di nullità del verbale, la mancata informazione alla famiglia, la mancata attivazione di strategie di recupero e l’illogicità del giudizio negativo rispetto all’andamento complessivo dell’anno. La domanda cautelare è stata respinta in sede monocratica e poi collegiale. Dopo la fase cautelare la parte non ha depositato ulteriori atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto con finalità esplorative dell’udienza di merito, al fine di verificare la persistenza dell’interesse alla decisione. La segreteria ha informato il difensore della specifica finalità della chiamata. All’udienza è comparsa la sola parte pubblica.
Due giorni prima della nuova udienza la parte ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, dando atto della regolare prosecuzione del corso di studi della figlia nelle classi successive. Tale evenienza fattuale ha reso definitivamente inutile la pronuncia richiesta.
Su questa premessa il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso. La decisione non investe il merito delle censure, che restano assorbite dalla constatazione del venir meno della condizione dell’azione. Il percorso argomentativo è lineare: la dichiarazione della parte è esplicita e univoca, la causa è matura per la definizione e non residuano ragioni per una pronuncia di diverso contenuto.
Quanto alle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando la corretta presa d’atto e rappresentazione della sopravvenuta carenza d’interesse da parte del ricorrente. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
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