Esenti dalla soglia dei 500 MW gli impianti agri-voltaici tradizionali (TAR Molise n. 356 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’Amministrazione comunica all’istante che l’impianto da realizzare rientra tra quelli soggetti alla soglia massima di potenza installabile, determinando un aggravamento del procedimento e uno stallo nella definizione dell’istanza, ha valenza immediatamente lesiva ed è immediatamente impugnabile. Nel merito, l’esenzione dalla soglia complessiva di 500 MW prevista dall’art. 3, comma 4, l.r. Molise n. 22/2009, come modificato dall’art. 7, comma 16, l.r. Molise n. 8/2022, si applica all’intera categoria degli impianti agri-voltaici, senza distinzione tra tipologie tradizionali e di nuova generazione, purché l’impianto sia conforme alle Linee Guida ministeriali in materia.
Il Fatto
Una società attiva nel settore delle fonti rinnovabili presentava, nel giugno 2022, istanza per l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 di un impianto agri-voltaico della potenza nominale di 7,48176 MWp, da realizzare in territorio di Campomarino. Nel corso del procedimento, la Regione Molise comunicava all’istante che l’impianto rientrava tra quelli la cui installazione è consentita solo fino al raggiungimento della soglia complessiva regionale di 500 MW, non potendo essere qualificato come agri-voltaico ai fini dell’esenzione da tale limite.
Avverso tale nota la società proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 3, commi 2 e 4, l.r. n. 22/2009 e dell’art. 7, comma 16, l.r. n. 8/2022, nonché, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale per contrasto con gli artt. 97 e 117 Cost.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di lesività della nota impugnata. La comunicazione, pur formalmente endoprocedimentale, ha assunto valenza immediatamente lesiva laddove ha ricompreso l’impianto tra quelli soggetti alla soglia massima, determinando un aggravamento del procedimento e uno stallo di durata indeterminata nella definizione dell’istanza, con sostanziale vanificazione della pretesa dell’istante.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo rilevante: l’art. 3, comma 2, l.r. n. 22/2009 consente l’installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva regionale di 500 MW, mentre il successivo comma 4, nella versione novellata dalla l.r. n. 8/2022, esclude da tale limitazione determinate tipologie di impianti, tra cui espressamente gli impianti agri-voltaici.
Secondo i giudici, l’interpretazione logico-letterale della disposizione, ancorata al canone dell’art. 12 preleggi, riferisce l’esenzione all’intera categoria degli impianti agri-voltaici, sia tradizionali sia avanzati. La formulazione normativa non contiene termini o espressioni che circoscrivano l’ambito applicativo ai soli impianti di ultima generazione. L’inciso iniziale del comma 4, che richiama gli obiettivi di sostenibilità del PNRR, enuncia solo la finalità della norma, senza introdurre limitazioni alla categoria esente.
Il Collegio ha precisato che la modifica legislativa è entrata in vigore prima della presentazione dell’istanza, trovando quindi diretta applicazione nel procedimento. L’impianto, conforme alle Linee Guida in materia di impianti agri-voltaici pubblicate dal MASE il 27 giugno 2022, doveva beneficiare del regime di esenzione dalla soglia, essendo idoneo a preservare la continuità delle attività agricole e a garantire la produzione energetica.
La nota impugnata è risultata pertanto viziata da erronea interpretazione del quadro normativo e da carenza istruttoria e motivazionale. Il ricorso è stato accolto con assorbimento della questione di legittimità costituzionale, in applicazione del principio della ragione più liquida.
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Nota della Redazione
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