Previdenza complementare, dipendenti pubblici privi di legittimazione a domandare il risarcimento (TAR Emilia-Romagna n. 719 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I dipendenti pubblici destinatari della previdenza complementare, la cui attuazione è rimessa dall’art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995 e dalla legge n. 448/1998 a procedure di negoziazione e concertazione, sono titolari di un interesse solo indiretto e riflesso all’avvio e alla conclusione di tali procedimenti, riservati alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai comitati centrali di rappresentanza. Essi non sono quindi portatori di un interesse personale, concreto e attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere, con la previsione di un correlato obbligo di provvedere. Le amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere in materia, né sono previsti termini per l’attuazione, e la natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego, esclude la partecipazione dei singoli dipendenti al relativo procedimento. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, del ricorso proposto dai dipendenti – anche nella forma della domanda risarcitoria – per il mancato avvio delle procedure.
Il Fatto
I ricorrenti, agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso le circoscrizioni penitenziarie di Parma e Rimini, hanno adito il Tribunale lamentando il pregiudizio economico derivante dal passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo, disposto dalla legge n. 335/1995. Essi hanno dedotto che la legge n. 448/1998 aveva previsto, per i dipendenti pubblici, forme pensionistiche integrative volte a mitigare tale pregiudizio, ma che nessuna di esse è stata attivata per il comparto di appartenenza a causa del mancato avvio delle procedure negoziali e di concertazione.
Hanno pertanto chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno subito da ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle relative somme. Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e l’INPS, quest’ultimo eccependo il difetto di legittimazione passiva e attiva, l’incompetenza territoriale e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Istituto. Poiché la domanda risarcitoria attiene all’inadempimento di prestazioni strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego ed è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, opera il criterio della sede di servizio fissato dall’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. Il criterio residuale della residenza vale solo per il soggetto cessato dal servizio. L’eccezione è quindi respinta.
È invece fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della concertazione sono titolari di un interesse “finale” e del tutto indiretto, e non già di un interesse concreto e attualmente tutelabile, rispetto all’avvio dei procedimenti negoziali di cui all’art. 67, d.P.R. n. 254/1999. Tale interesse appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali di interessi collettivi (TAR Lazio n. 1292 del 2021; TAR Lazio n. 9000 del 2024).
La giurisprudenza amministrativa è saldamente orientata nel senso che l’interesse del dipendente all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime previdenziale resta indiretto, in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego (Cons. Stato n. 502 del 2014; Cons. Stato n. 8440 del 2021; Cons. Stato n. 10803 del 2022).
Con specifico riguardo alla domanda risarcitoria, la Corte richiama il principio secondo cui il sistema della previdenza complementare è integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e concertazione. Le amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non possono disciplinare unilateralmente la materia e non sono previsti termini di attuazione. Non sussiste quindi alcun ritardo imputabile e i dipendenti non vantano alcuna posizione immediatamente tutelabile (Cons. Stato n. 2593 del 2022).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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