Notifica del titolo esecutivo al Ministero e termine dilatorio ex art. 14 D.L. n. 669/1996 (TAR Lombardia n. 3189 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In base all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice decorre dalla notificazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, che deve essere effettuata presso la sede legale dell’ente debitore. La notifica deve avvenire all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle PP.AA. (art. 16, comma 12, D.Lgs. n. 179/2012), mentre l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è consentita solo in via sussidiaria, qualora l’indirizzo non sia indicato nel predetto registro. Non è surrogabile dalla notifica effettuata presso un mero ufficio centrale del Ministero, presso gli uffici scolastici periferici o presso l’Avvocatura dello Stato. La notifica eseguita a un indirizzo diverso non fa decorrere il termine e determina l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza, che costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite carta elettronica, della somma annua di € 500,00 prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022. A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero all’integrale esecuzione della sentenza e, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, il Collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso, per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, in ragione del difetto di notifica all’amministrazione esecutata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, non essendo validamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, che consente alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro. Detta disposizione, come chiarito da Cons. Stato, Sez. II, n. 5000 del 2021, si applica anche al giudizio di ottemperanza qualora l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, essendo tale giudizio un rimedio alternativo all’esecuzione forzata.
Il termine dilatorio mira a consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione. La notifica del titolo esecutivo deve pertanto essere effettuata presso la sede legale dell’ente debitore. Nel caso di notifica a mezzo PEC, è onere della parte creditrice individuare correttamente l’indirizzo digitale da utilizzare, sulla scorta delle previsioni che disciplinano la materia.
Il Collegio ha richiamato l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, secondo cui la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’art. 16, comma 12, ossia il Registro delle PP.AA. L’estrazione dal Registro IPA è consentita solo in via sussidiaria, in caso di mancata indicazione nel Registro delle PP.AA. La norma di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994 non modifica tale quadro, limitandosi a un raccordo normativo.
Nel caso di specie, il Ministero ha indicato nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC di Gabinetto (uffgabinetto@postacert.istruzione.it). La sentenza è stata invece notificata alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, agli Uffici Scolastici Regionale della Lombardia e Provinciale di Monza-Brianza, o all’indirizzo PEC indicato in un mero comunicato ministeriale. Tali indirizzi non coincidono con il domicilio digitale primario dell’ente e non possono surrogare la notifica presso la sede reale del debitore, né rileva la notifica all’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3040 del 2025; TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 5794 del 2026). La mancata notifica del titolo comporta la mancata decorrenza del termine e la conseguente inammissibilità dell’azione. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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