Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per le forze di polizia (TAR Emilia-Romagna n. 717 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per effetto dell’abrogazione dell’art. 11, l. n. 231/1990, che aveva limitato l’applicazione dell’istituto dei sei scatti stipendiali, è venuto meno il limite all’estensione del beneficio ai dipendenti delle forze di polizia, la cui nozione, ai fini dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, è ampia e ricomprende la Guardia di Finanza. Il d.P.R. n. 150/1987 si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare, sicché l’ambito soggettivo comprende tutti gli appartenenti alle forze di polizia. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, si sono congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio economico di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.
Lamentavano l’errata liquidazione del trattamento di fine servizio, non avendo l’INPS applicato la maggiorazione. Si costituivano il Ministero dell’Economia – Guardia di Finanza, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e l’INPS, contestando la fondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Guardia di Finanza. Secondo l’orientamento consolidato, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, non l’ex datore di lavoro.
Nel merito il ricorso è fondato. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 10835/2023, il TAR rileva che l’abrogazione dell’art. 11, l. n. 231/1990 ha eliminato il limite all’applicazione dei sei scatti alle forze di polizia. Il d.P.R. n. 150/1987 si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinzione tra ordinamento civile e militare, così comprendendo tutte le forze di polizia elencate dall’art. 16, l. n. 121/1981.
Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, esso attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992: la norma opera ai soli fini del calcolo della pensione e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.
Sul termine del 30 giugno, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 2883/2023 e C.G.A.R.S. n. 209/2023: non è decadenziale, perché funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. Anche a ritenerlo ambiguo, l’ambiguità non consente di farne discendere conseguenze decadenziali (Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019).
Nessun rilievo assumono i richiami agli artt. 81 e 97 Cost., attenendo alle scelte del legislatore e alla gestione amministrativa. Accolto il ricorso, il TAR dichiara il diritto ai benefici e l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità. Sulle somme spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Spese compensate per complessità della vertenza.
Nota della Redazione
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