Previdenza complementare, legittimazione dei singoli dipendenti e ricorso collettivo (TAR Lazio n. 447 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
I dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse solo finale, indiretto e riflesso, e non di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali. La legittimazione attiva a contestare la mancata attivazione della previdenza integrativa spetta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per le forze di polizia ad ordinamento civile, e ai comitati centrali di rappresentanza, per le forze di polizia ad ordinamento militare e il personale delle forze armate, quali organismi esponenziali di interessi collettivi. Il ricorso proposto dai singoli dipendenti avverso l’inadempimento del Governo è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La domanda risarcitoria proposta con ricorso collettivo da oltre cento ricorrenti è inoltre irrituale, per l’assenza di situazioni sostanziali identiche e di prova del danno.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti ed ex dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria con sede di servizio nella circoscrizione del TAR, hanno adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni e per la condanna delle amministrazioni resistenti alla liquidazione del quantum debeatur. Deducono la mancata attivazione della previdenza integrativa prevista dall’art. 26, comma 20, l. n. 448/1998 e dal d.lgs. n. 195/1995.

Assume la parte ricorrente che la riforma Dini avrebbe introdotto il sistema di calcolo contributivo, meno favorevole del retributivo, e che la legge del 1998 avrebbe previsto forme pensionistiche integrative proprio per ridimensionare il pregiudizio economico. Le procedure negoziali e di concertazione, tuttavia, non sarebbero state avviate. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contestando l’ammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, richiamando l’orientamento già espresso in casi analoghi dal giudice amministrativo (TAR Lazio, Roma, I bis, n. 8677 del 2021; n. 4430 del 2021). Sussiste il difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti.

Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra interesse finale e interesse legittimo. I dipendenti destinatari dell’attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento sono titolari di un interesse indiretto e riflesso, non di una posizione concreta, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali di cui all’art. 67, d.P.R. n. 254/1999. Tale posizione appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per le forze di polizia ad ordinamento civile, e ai comitati centrali di rappresentanza, per le forze di polizia ad ordinamento militare e il personale delle forze armate, quali organismi esponenziali di interessi collettivi.

Il Collegio conferma l’orientamento richiamando ulteriori precedenti (TAR Lazio, sez. I, n. 2092 del 2011; n. 8008 del 2010; nn. 7448, 7456 e 7458 del 2010; n. 10560 del 2009; n. 2991 del 2010). Ne discende l’inammissibilità del ricorso avverso l’inadempimento del Governo circa la previsione legislativa in materia di previdenza complementare.

In via meramente incidentale, il TAR osserva che la legittimazione a contestare la mancata attivazione della previdenza integrativa spetterebbe alle organizzazioni sindacali rappresentative e ai Comitati centrali di rappresentanza, portatori di un interesse legittimo procedimentale e destinatari della partecipazione ai procedimenti. L’azione, però, è stata proposta unicamente da militari e personale di Polizia, persone fisiche e non associazioni sindacali, il che conferma il difetto di legittimazione.

Quanto alle domande risarcitorie, il Collegio ne rileva l’irritualità per un ulteriore motivo: si tratta di ricorso collettivo con oltre cento ricorrenti, che non possono vantare situazioni identiche quanto a posizioni sostanziali, presupposti dei ritardi e conseguenze. I danni, inoltre, non risultano provati nel loro ammontare. Le spese di giudizio sono integralmente compensate in considerazione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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