Commissario ad acta e spese nel giudizio di ottemperanza per equa riparazione (TAR Calabria n. 25 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di equa riparazione ex l. n. 89/2001, il giudice amministrativo, accertato il mancato pagamento e la scadenza dei sei mesi dall’istanza ex art. 5-sexies l. n. 89/2001, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario, in caso di mancata refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, provvede anche al loro pagamento, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, così da evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia amministrativa. Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, in quanto fattispecie maggiormente affine.

Il Fatto

I ricorrenti, in proprio e quali eredi, hanno agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della l. n. 89/2001. Il titolo condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di somme a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali, compensi e spese.

I creditori avevano inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed erano decorsi sei mesi. Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito. I ricorrenti hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata e che l’amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà su istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidandole d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il profilo di maggiore interesse riguarda l’estensione dei poteri del commissario alle spese del giudizio di ottemperanza. Nel silenzio del codice sul punto, il Tribunale ha ritenuto applicabile il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, prevenendo ulteriore dispendio di attività amministrativa secondo il principio del buon andamento. Il Collegio ha richiamato l’analogia con l’espropriazione forzata, ove gli artt. 95 e 510 c.p.c. pongono le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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