Accesso agli atti funzionale all’azione ex art. 35-ter ord. penit. (TAR Lazio n. 449 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990, la persona sottoposta a custodia cautelare che intenda proporre l’azione risarcitoria per le condizioni di detenzione contrarie all’art. 3 CEDU ha un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione relativa alle condizioni medesime. Il silenzio serbato dall’amministrazione penitenziaria su tale istanza è illegittimo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. La valutazione va condotta con giudizio prognostico ex ante: i documenti richiesti costituiscono il tramite strumentale per acquisire gli elementi di prova dei fatti integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica finale controversa.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ristretto in custodia cautelare in carcere presso due case circondariali per un periodo compreso tra il gennaio e l’ottobre 2023, quando la misura si è estinta per intervenuta assoluzione. Ritenendo che le condizioni di detenzione subite violassero l’art. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha inteso tutelarsi con lo strumento di cui all’art. 35-ter l. n. 354/1975.
Con PEC dell’8 novembre 2023 ha quindi chiesto al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria l’accesso a una serie di documenti: l’elenco delle dislocazioni, le tabelle di occupazione delle camere in cui era stato ristretto e la documentazione sulle caratteristiche delle camere e sulle condizioni di detenzione negli istituti. L’amministrazione non ha risposto, lasciando formare il diniego tacito. Il ricorrente ha pertanto adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. La resistente si è costituita contestando la genericità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la fattispecie come silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso, soggetta alla disciplina dell’art. 25 l. n. 241/1990, e ha verificato la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’accesso. Il punto centrale è l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, che il Tribunale ha rinvenuto nella necessità di acquisire la documentazione probatoria per la proposizione dell’azione di cui all’art. 35-ter ord. penit.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che consente l’accesso a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridica. Richiamando l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 20/2020, il Tribunale ha precisato che l’ostensione deve essere valutata secondo un giudizio prognostico ex ante, quale tramite strumentale per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti, principali e secondari, integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica finale controversa.
La documentazione richiesta concerneva in modo stretto e diretto le condizioni della detenzione del ricorrente, rispetto alle quali egli intendeva contestare la violazione dell’art. 3 CEDU. Non si tratta, quindi, di una richiesta esplorativa, ma di un accesso funzionale a un’azione giudiziaria determinata e già individuata nel suo oggetto.
Su queste basi il Tribunale ha ritenuto illegittimo il silenzio e ha annullato il diniego tacito, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente all’accesso. Ha quindi ordinato all’amministrazione di consentire la visione e l’estrazione di copia della documentazione indicata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna alle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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