Previdenza complementare dei militari: legittimazione solo dei sindacati e dei Comitati centrali (TAR Liguria n. 49 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia destinatari dell’attività contrattuale collettiva, o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della concertazione finalizzata all’attuazione della previdenza complementare, sono titolari di un interesse meramente indiretto e riflesso all’avvio e alla conclusione dei relativi procedimenti negoziali. La legittimazione a far valere tale interesse appartiene in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il personale ad ordinamento civile, e ai Comitati centrali di rappresentanza, per il personale ad ordinamento militare. Il ricorso proposto individualmente dal singolo appartenente al corpo è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La questione di legittimità costituzionale della disciplina previdenziale del 1995, prospettata senza specifica indicazione delle disposizioni sospettate di contrasto con la Carta fondamentale, è anch’essa inammissibile.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti alle Forze Armate, in servizio e in pensione, con anzianità di servizio inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, erano destinatari del calcolo del trattamento pensionistico con il sistema misto contributivo. Avevano inoltrato istanza e diffida amministrativa per ottenere l’attivazione della previdenza complementare, rimasta priva di riscontro.
Secondo la prospettazione, l’istituzione del cosiddetto “secondo pilastro” avrebbe dovuto trovare attuazione dopo la riforma del 1995, per garantire adeguati livelli di copertura ai lavoratori penalizzati dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. I ricorrenti chiedevano quindi l’accertamento del diritto al sistema retributivo, in via principale, o in subordine fino all’avvio della previdenza complementare, previa eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge n. 335/1995, oltre alla condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni. Si costituivano il Ministero della Difesa e l’I.N.P.S., eccependo l’inammissibilità sotto più profili e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione in via preliminare e assorbente, incentrandola sulla legittimazione attiva. Richiamando un orientamento consolidato, il collegio osserva che i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva, o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della concertazione, non vantano un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile.
La titolarità dei procedimenti negoziali in materia appartiene, per il personale ad ordinamento civile, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per il personale ad ordinamento militare e delle Forze Armate, ai Comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali di interessi collettivi. Il singolo non può quindi sostituirsi a tali organismi nel sollecitare l’avvio del confronto negoziale.
Il giudice amministrativo ligure richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, sent. n. 174 del 2022 e i precedenti ivi citati, oltre al proprio orientamento espresso con la sentenza n. 836 del 2022. La posizione del dipendente resta sul piano dell’interesse riflesso, con conseguente difetto della condizione dell’azione.
Il collegio esamina poi il profilo di costituzionalità. La questione di legittimità costituzionale della disciplina previdenziale del 1995 risulta proposta in modo del tutto generico, senza neppure l’indicazione specifica delle disposizioni sospettate di violazione della Carta fondamentale. Il rilievo preclude la trasmissione degli atti alla Consulta.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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