Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: notifica del titolo non necessaria (TAR Calabria n. 407 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, il TAR, rivedendo il proprio precedente orientamento, ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ai fini dell’ammissibilità dell’azione è sufficiente che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza siano decorsi sei mesi. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Sugli interessi, il titolo impone di computare gli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione del decreto, non dalla domanda.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ex art. 3 l. n. 89/2001, con cui l’amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 1600,00 oltre alle spese processuali contestualmente liquidate e con distrazione, con richiesta di interessi.
Il decreto aveva acquisito autorità di cosa giudicata ed era stato ritualmente notificato all’amministrazione. Il Ministero della Giustizia, regolarmente destinatario della notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza per i crediti derivanti da decreti ex legge Pinto. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene che per tali ottemperanze non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto il Consiglio di Stato n. 1423/2021.
Il requisito è invece integrato dalla richiesta di pagamento avanzata dal creditore ai sensi dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e dal decorso di sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Nel caso concreto entrambi gli elementi risultano sussistenti.
Il Collegio rileva poi che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, richiamando il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Da ciò deriva la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ex artt. 112 ss. c.p.a..
L’accoglimento è tuttavia limitato al capo di sentenza concernente la condanna in favore del ricorrente, con esclusione delle spese processuali, riconosciute in favore del difensore distrattario che non agisce in proprio nel presente giudizio. Quanto agli interessi, il titolo ne impone il computo al saggio legale ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione del decreto e non dalla domanda, in linea con Cass. Civ., Sez. I, n. 3944/1999 e Cass. Civ., Sez. I, n. 11786/1990.
Il Tribunale ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di trenta giorni e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Le spese del giudizio sono poste a carico della resistente secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore; il contributo unificato è dovuto e va rimborsato. In caso di mancata refusione, al pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Nota della Redazione
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