Requisiti fisici operatore vigili del fuoco e clausola del bando illegittima (TAR Lazio n. 16086 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dei requisiti di partecipazione a un concorso pubblico deve rispondere al principio di proporzionalità ed essere tarata sullo specifico profilo professionale ricercato e sulle mansioni cui il lavoratore sarà adibito. È pertanto illegittima la clausola del bando che estende al ruolo degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i requisiti psico-fisici previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019 per il personale operativo, in luogo della disciplina speciale dettata dall’art. 2 del medesimo decreto per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali. Le mansioni degli operatori rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio, priva di peculiarità che giustifichino parametri di prestanza fisica. L’art. 12, co. 2, del d.l. n. 69/2023 non autorizza alcuna assunzione in deroga a tale disciplina speciale. L’eccezione di irricevibilità è infondata quando la clausola non era immediatamente ostativa e la lesione si è consumata solo con il giudizio di inidoneità.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla procedura indetta con decreto dipartimentale n. 3515 del 23 settembre 2025 per l’assunzione di 97 unità nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria della procedura speciale per il personale volontario. Il bando, all’art. 8, sottoponeva i candidati alla verifica dei requisiti di cui all’art. 1 del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, validi per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative, anziché di quelli previsti dall’art. 2 per i ruoli tecnico-professionali.

Convocato il 15 dicembre 2025, il candidato era giudicato non idoneo per «Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 30,1%» e quindi escluso con decreto n. 4769 del 17 dicembre 2025. Ha impugnato l’esclusione e la clausola del bando deducendo falsa applicazione dell’art. 1 e violazione dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, nonché dell’art. 12, co. 2, del d.l. n. 69/2023, con censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e difetto di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione. Le clausole impugnate non erano immediatamente ostative alla partecipazione e la lesione dell’interesse del ricorrente si è consumata solo con l’emanazione dello specifico giudizio di inidoneità.

Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR richiama la propria sentenza del 14 luglio 2026, n. 12923, con cui ha già dichiarato illegittime le clausole del medesimo bando, annullandolo con effetti erga omnes nei giudizi pendenti e fuori dai casi di rapporti esauriti, sul presupposto indicato da Cons. Stato, VI, n. 1469 del 2011.

Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento consolidato, espresso nell’esame dei ricorsi avverso il decreto dipartimentale n. 362 del 29 ottobre 2024 (sentenze n. 22920 del 2025, n. 2630, n. 4829, n. 6891 e n. 7473 del 2026). La pubblica amministrazione può selezionare il personale destinato a servizi di soccorso sulla base di precisi requisiti psico-fisici, ma tali requisiti devono essere posseduti in funzione delle mansioni svolte. Le mansioni degli operatori rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio, priva di peculiarità che giustifichino parametri di prestanza fisica.

Il Collegio ribadisce che la disciplina dei requisiti concorsuali deve essere proporzionata al profilo ricercato (arg. ex art. 52 del d.lgs. n. 165/2001). Il d.m. n. 166/2019 detta già all’art. 2 una disciplina speciale per l’accesso al ruolo degli operatori, coerente con il loro profilo d’impiego, che non contempla i parametri di composizione corporea e di capacità uditiva validi per i ruoli operativi. La deroga introdotta dal bando risulta quindi irragionevole.

Non persuade l’argomento dell’amministrazione di garantire la parità di trattamento rispetto ai candidati esclusi nella procedura di stabilizzazione. La disparità di trattamento presuppone l’identità delle situazioni poste a confronto (Cons. Stato, V, n. 2150 del 2026; n. 2951 del 2025), identità che non sussiste tra chi concorre al ruolo degli operatori e chi ambisce ai ruoli operativi. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di esclusione annullato, in quanto adottato in attuazione di una clausola illegittima, con condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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