Principio di equivalenza tra prodotto a base di gara e soluzione offerta (TAR Lombardia n. 909 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 e all’Allegato II.5, Parte II, lett. A) non opera in via automatica per il solo fatto che il prodotto offerto sia idoneo a soddisfare i parametri funzionali prescritti. Esso presuppone che l’offerente dimostri nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, la conformità sostanziale del prodotto alle specifiche tecniche. L’onere della prova dell’equivalenza grava sull’interessato e non può essere addossato alla stazione appaltante. Le valutazioni dell’amministrazione in ordine all’equivalenza costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il Comune di Mantova ha indetto una procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori di adeguamento illuminotecnico dell’impianto di illuminazione dello stadio comunale, con aggiudicazione al prezzo più basso. Il progetto esecutivo, redatto da un tecnico esterno, individuava nel capitolato speciale un proiettore di specifica marca e modello, ammettendo espressamente la fornitura di un prodotto “o eq.“.

La società ricorrente, risultata aggiudicataria provvisoria, aveva offerto un proiettore di diversa marca e modello. All’esito della verifica di equivalenza, il progettista ha concluso per la non equivalenza dei due prodotti; la stazione appaltante ha quindi disposto di non aggiudicare definitivamente i lavori e ha escluso la concorrente, aggiudicando alla seconda classificata. La ricorrente ha impugnato gli atti, deducendo la violazione del principio di equivalenza. Dopo il rigetto della domanda cautelare e l’esecuzione dei lavori, ha limitato la domanda all’accertamento dell’illegittimità ai soli fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto circoscritto l’oggetto del contendere al mero accertamento della illegittimità degli atti a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ritenendo abbandonate le domande di annullamento perché prive di concreto interesse, essendo i lavori interamente eseguiti e collaudati.

Nel merito, il TAR ha ricostruito la cornice normativa: le specifiche tecniche devono consentire pari accesso e non ostacolare la concorrenza; il riferimento a un marchio è eccezionalmente consentito quando una descrizione sufficientemente precisa non sia possibile, ed è in tal caso accompagnato dall’espressione “o equivalente“. In tale ipotesi l’offerente dimostra nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prescrizioni.

Richiamando la giurisprudenza (Cons. Stato n. 1019 del 2024, Cons. Stato n. 8189 del 2023, Cons. Stato n. 4624 del 2023, Cons. Stato n. 9405 del 2022, TAR Catania n. 1349 del 2024), il Tribunale ha ribadito che il principio non può essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inadeguate, configurandosi altrimenti un aliud pro alio, e che l’onere probatorio ricade sull’interessato.

Applicando tali principi, il TAR ha rilevato che i prodotti erano stati giudicati diversi non solo sotto il profilo costruttivo e strutturale — profilo rilevante per la durabilità perseguita dall’amministrazione — ma anche sotto quello funzionale: la ricorrente aveva allegato una semplice scheda tecnica del prodotto, priva di un concreto progetto illuminotecnico riferito allo stadio, e l’indice di resa cromatica del prodotto offerto risultava inferiore al valore minimo prescritto dal capitolato. Le valutazioni della stazione appaltante non presentavano profili macroscopici di illogicità o difetto di istruttoria, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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