Responsabilità per danno da errata iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti (Cons. Stato n. 9100 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore del trattamento dei dati personali la responsabilità dell’esercente è disciplinata dall’art. 2050 cod. civ., richiamato dall’allora vigente art. 15 del d.lgs. n. 196/2003: grava sul danneggiante l’onere della prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La condotta del danneggiato che non costituisca l’unica causa dell’evento non integra tale prova e non esclude il nesso causale, ma opera come concorso colposo nella produzione del danno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., con riduzione proporzionale del risarcimento. Il concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 2, cod. civ. è rilevabile d’ufficio dal giudice amministrativo in forza dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che nell’ambito della responsabilità da attività provvedimentale attribuisce espressamente al giudice il potere di escludere i danni evitabili con l’ordinaria diligenza. Il danno reputazionale non è in re ipsa e non può essere provato per testimoni ex art. 63, comma 3, cod. proc. amm. con capitoli generici quanto ai soggetti destinatari del discredito.

Il Fatto

L’appellante, titolare di una scuderia ippica, chiede la condanna del Ministero delle politiche agricole al risarcimento dei danni derivati dall’iscrizione della propria scuderia nella lista dei pagamenti insoddisfatti prevista dal regolamento delle corse al galoppo in piano professionisti. L’iscrizione era stata disposta con provvedimento del 16 luglio 2015 per un debito di € 700,00, relativo alla quota di iscrizione a una corsa dell’aprile 2014.

Il pagamento era intervenuto il 24 febbraio 2015, ma l’interessato non aveva dato riscontro all’invito ministeriale a trasmettere la documentazione nel termine di venti giorni. Il Ministero aveva poi pubblicato il 28 settembre 2015 un elenco aggiornato in cui la scuderia non figurava più. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha respinto la domanda risarcitoria, escludendo il nesso causale e ritenendo non provati i danni. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale del concorso del danneggiato. La censura secondo cui l’art. 1227, comma 2, cod. civ. sarebbe applicabile solo su eccezione di parte non è fondata. Nelle difese di primo grado il Ministero aveva sostenuto che i danni derivavano dal comportamento negligente del ricorrente e che l’amministrazione non era stata messa in condizione di verificare il tardivo adempimento: deduzione riconducibile, pur senza richiami normativi, al concorso colposo del creditore.

La rilevabilità d’ufficio trova poi conferma nell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che nel determinare il risarcimento impone al giudice di valutare il comportamento complessivo delle parti ed escludere i danni evitabili con l’ordinaria diligenza. La Corte sottolinea la specialità della responsabilità da attività provvedimentale rispetto ai rapporti paritetici, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, e collega la regola alla autonomia temperata della tutela risarcitoria, superata la pregiudiziale amministrativa già affermata da Ad. plen. n. 12 del 2007 e superata dalle Sezioni Unite n. 30254 del 2008, con il correttivo di Ad. plen. n. 3 del 2011.

Nel merito, l’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. impone al Ministero la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Tale prova non è stata data. La mancata cooperazione dell’interessato, benché prevista dal regolamento, non rende giuridicamente irrilevante il fatto dell’esercente l’attività pericolosa: prima dell’iscrizione il Ministero avrebbe dovuto verificare l’avvenuto pagamento. La difficoltà di riscontro sul conto di tesoreria non integra esimente, perché la verifica della correttezza dei dati resi pubblici è sforzo di diligenza minimo. Richiamati Cass. civ., III, n. 15733 del 2011 e Cass. civ., VI, n. 16170 del 2022.

Il Collegio corregge quindi la qualificazione del fatto del danneggiato: non fattore riduttivo ex art. 1227, comma 2, cod. civ., ma concausa ex comma 1, con pari responsabilità al 50%. Esclusi il danno reputazionale, non in re ipsa e non provabile con capitoli generici (Cass. civ., III, n. 19551 del 2023; Cass. civ., III, n. 20643 del 2016), e le spese di manutenzione, estranee al nesso causale, resta risarcibile il lucro cessante. Su vincite di € 81.048,00 nei primi mesi del 2015, per 45 giorni di impedimento il valore teorico è € 24.314,00, ridotto a € 12.000,00, con rivalutazione e interessi compensativi dal 1° settembre 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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