Furto in abitazione e appropriazione indebita: distinzione in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33305 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra il delitto di furto e quello di appropriazione indebita si fonda sulla situazione di possesso della cosa altrui. La nozione di possesso richiamata dall’art. 646 cod. pen. comprende ogni situazione giuridica che si concretizzi nel potere di disporre della cosa in modo autonomo, al di fuori della sfera di vigilanza del proprietario, e dunque anche la detenzione. Quando invece l’agente ha la sola detenzione della cosa, priva di autonomo potere dispositivo, deve ravvisarsi il furto e non l’appropriazione indebita. In sede di legittimità non è consentita la riqualificazione giuridica del fatto che presupponga una rilettura degli elementi di merito, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen., condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e a euro 1.100,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica delle condotte contestate. Secondo il ricorrente, la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen., con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il motivo con cui il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omessa riqualificazione del furto in abitazione in appropriazione indebita non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Esso si sostanzia in mere doglianze di fatto e tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
La Corte rileva che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, con particolare riferimento al prelievo degli arredi a seguito dello sfondamento del muro divisorio. Richiamando le Sezioni Unite n. 6402 del 1997, la Corte ribadisce che esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito.
Nel merito, la tesi del ricorrente è in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità. È configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita ove l’agente abbia la detenzione della cosa ma non un autonomo potere dispositivo sul bene, come affermato da consolidati precedenti (Sez. IV n. 54014 del 2018, Sez. V n. 31993 del 2018, Sez. IV n. 10638 del 2013).
Il delitto di cui all’art. 646 cod. pen. si distingue da quello di furto per la situazione di possesso della cosa altrui: la nozione di possesso evocata dalla fattispecie incriminatrice coinvolge ogni situazione giuridica che si concretizza nel potere di disporre della cosa in modo autonomo, al di fuori della sfera di vigilanza del proprietario, riferendosi pertanto anche alla detenzione. Quando invece l’agente non ha alcuna facoltà idonea a esercitare il possesso, deve ravvisarsi il furto e non l’appropriazione indebita (Sez. IV n. 6617 del 2016, Sez. V n. 7304 del 2014, Sez. IV n. 23091 del 2008).
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stabilita in euro tremila.
Nota della Redazione
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