Produzione documentale in appello e decisività della prova documentale (Cass. civ. Sez. 2 n. 22682 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura che investe la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ai sensi dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. è ammissibile solo ove il ricorrente spieghi come e perché le stesse, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l’esito del giudizio di primo grado. Il mancato esame di un documento è denunciabile per cassazione solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie. La mera occupazione illegittima dell’immobile da parte del comproprietario non è di per sé equivalente alla dimostrazione dei requisiti dell’usucapione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio i familiari per ottenere l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di un appartamento caduto in successione. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello, confermando la decisione, aveva dichiarato inammissibile la produzione in appello di una raccomandata del 13-10-2019, con la quale il difensore di una comproprietaria diffidava il ricorrente al risarcimento dei danni per l’uso esclusivo dell’immobile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., che ravvisava nel ricorso un difetto di autosufficienza, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022 secondo cui il principio di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, risultando soddisfatto quando il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e ne segnali la presenza nei fascicoli di merito.
Ciò nondimeno, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la censura, correttamente qualificata come violazione delle regole processuali ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non spiegava come e perché il documento, formatosi dopo la sentenza di primo grado e consistente in una mera diffida risarcitoria, avrebbe potuto avere valenza decisoria idonea a rovesciare l’esito del giudizio e a dimostrare l’acquisto per usucapione.
Il Collegio ha inoltre precisato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo ove lo stesso offra la prova di circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza, le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione. Nella specie, il ricorrente pretendeva di equiparare l’occupazione illegittima e l’uso esclusivo dell’immobile ai requisiti dell’usucapione, operando un’equivalenza priva di fondamento normativo.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti e compensazione delle spese nei confronti della controricorrente adesiva, stante la posizione comune. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati