Bonifica: la Provincia deve indagare il nesso causale tra condotta e inquinamento (TAR Puglia n. 204 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di bonifica ex art. 244, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 può essere emanata solo nei confronti del responsabile della contaminazione e presuppone che la Provincia abbia svolto le opportune indagini volte a identificare il responsabile dell’evento di superamento. La responsabilità per danno ambientale rientra nel paradigma della responsabilità extracontrattuale soggettiva ex art. 2043 c.c., con esclusione di qualsiasi forma di responsabilità oggettiva per posizione o per fatto altrui. Il nesso di causalità tra condotta e inquinamento va accertato con il canone civilistico del più probabile che non, ammettendosi anche presunzioni semplici, ma non può fondarsi su un legame meramente immateriale. È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento che imputi la contaminazione senza indagare la storicità della stessa e il rapporto eziologico con il ruolo gestorio del destinatario.
Il Fatto
Il Comune affidava nel 1998 a un’ATI la concessione per costruzione e gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani. Le tre società consorziate costituivano poi una società consortile subentrata nel contratto. L’attività di conferimento cessava nel 2011; il sito era sottoposto a sequestro penale e poi a confisca, con susseguenti ordinanze commissariali di messa in sicurezza. La società ricorrente assumeva di essere fuoriuscita dall’ATI fin dal 2010, con cessione delle quote di partecipazione.
A seguito del superamento dei valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione per il parametro “Ferro” nelle acque sotterranee, rilevato da ARPA, la Provincia avviava il procedimento ex art. 244 T.U.A. e adottava l’ordinanza di bonifica, coinvolgendo quali responsabili i soggetti destinatari delle precedenti ordinanze contingibili e urgenti, tra cui la ricorrente. Questa impugnava l’ordinanza e gli atti presupposti, deducendo la propria estraneità alla gestione e l’assenza di indagine sul nesso causale, e chiedeva un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum della curatela fallimentare, che agisce in realtà a tutela di una posizione propria e direttamente lesiva, azionabile con autonomo ricorso, richiamando sul punto un precedente del TAR Lazio, Sez. II, n. 1413 del 2010. Rigetta invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, che ha partecipato al procedimento esprimendo parere favorevole all’adozione dell’atto.
Nel merito, il Tribunale ritiene infondate le censure fondate sulla pretesa estraneità della ricorrente alle vicende societarie. La legittimità dell’ordine commissariale del 2014 anche verso la società era già stata accertata dal TAR Lecce e confermata dal Consiglio di Stato n. 3389/2023: la costituzione della società consortile e la cessione delle quote non elidono la responsabilità solidale dei consorziati, che restano parti contrattuali e responsabili degli obblighi convenzionali di manutenzione e custodia.
La questione decisiva investe però il diverso profilo dell’imputazione dell’evento di contaminazione. L’art. 244, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 impone alla Provincia di svolgere le opportune indagini per identificare il responsabile prima di diffidarlo. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1630 del 2022, il Collegio ribadisce che la responsabilità ambientale è soggettiva e che gli obblighi di bonifica gravano sul solo responsabile, non essendo configurabile un obbligo per il solo fatto di rivestire una data qualità.
Il nesso causale, secondo Cons. Stato n. 7121 del 2018 e n. 5668 del 2017, può essere provato anche per presunzioni semplici, con il canone del più probabile che non e non quello penalistico. Tuttavia, nella specie, oltre al rapporto ARPA, la Provincia non ha approfondito la storicità della contaminazione né il rapporto eziologico con il ruolo gestorio dei destinatari e con l’epoca di insorgenza. Il principio “chi inquina paga” esige una connessione dinamica con la produzione del danno, non un legame meramente immateriale.
Il provvedimento è dunque viziato da difetto di istruttoria. Il Collegio precisa che l’attivazione dell’intervento sostitutivo comunale a distanza di anni è circostanza irrilevante rispetto al diverso procedimento di individuazione dei responsabili. Assorbiti i restanti motivi, il ricorso è accolto nei limiti dell’interesse, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere; spese compensate.
Nota della Redazione
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