Attività commerciale in area di divieto del DASPO: ordine istruttorio sulla portata applicativa (TAR Abruzzo n. 7 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di DASPO, oltre a vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, può incidere su attività imprenditoriali legittimamente esercitate nelle vicinanze, qualora esse possano compromettere la funzione preventiva tipica della misura. L’amministrazione è tenuta a valutare, anche d’ufficio, la sussistenza di eventuali deroghe che consentano lo svolgimento dell’attività lavorativa o imprenditoriale del destinatario, bilanciando le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto al lavoro. In caso di contestazioni fattuali rilevanti, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria per acquisire chiarimenti documentati sulla concreta situazione dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, socio di una società di ristorazione giapponese, aveva pianificato di aprire un ristorante in un immobile situato a circa 62 metri dallo stadio comunale, al fine di attrarre la clientela frequentante l’impianto sportivo. A seguito dell’emanazione di un DASPO nei suoi confronti da parte del Questore di Chieti, l’interessato aveva proposto ricorso gerarchico, rigettato dall’Ufficio Territoriale del Governo di Chieti. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, sostenendo che il divieto avrebbe compromesso la sua attività imprenditoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una nota di chiarimenti dall’Amministrazione resistente, in considerazione delle circostanze di fatto esposte nel ricorso. In particolare, il Tribunale ha rilevato l’opportunità di verificare se il ristorante fosse effettivamente aperto e operativo, nonché il ruolo aziendale del ricorrente all’interno della società.
La richiesta istruttoria si concentra sulla valutazione dell’incidenza della deroga al divieto rispetto alla funzione preventiva del DASPO. Il giudice ha inteso chiarire se l’Amministrazione abbia correttamente considerato l’eventualità di consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa o imprenditoriale in deroga al divieto di accesso, e in quali limiti.
Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di depositare la documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza, fissando l’ulteriore trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il provvedimento assume quindi un carattere istruttorio, finalizzato a garantire un compiuto accertamento dei presupposti di fatto prima della decisione nel merito.
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Nota della Redazione
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