Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’assunzione del ricorrente (TAR Lazio n. 14237 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione nel merito della domanda caducatoria, avendo conseguito un bene della vita diverso ma maggiormente satisfattivo di quello fatto valere in giudizio. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, essendo il processo amministrativo nella piena disponibilità della parte che lo ha attivato sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato a una procedura selettiva indetta dal Comune nel 2019 per la copertura di un posto di Educatore di Asilo Nido a tempo pieno e indeterminato, senza ricevere più alcuna comunicazione sull’esito. Solo nel 2024 l’amministrazione aveva riferito di non aver dato seguito alla procedura per sopravvenute esigenze organizzative e per una possibile esternalizzazione del servizio. Ritenendo la spiegazione insufficiente, la ricorrente aveva chiesto l’accesso agli atti ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, ottenendo però solo un diniego sostanziale e la consegna parziale dei documenti.
Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la ricorrente aveva impugnato il diniego di accesso, l’asserito annullamento della procedura e le delibere comunali che l’amministrazione aveva indicato come prova di una presunta revoca implicita, deducendone l’illegittimità per assenza di un provvedimento espresso e di un’adeguata motivazione di interesse pubblico, nonché l’incoerenza della scelta amministrativa rispetto al reiterato ricorso a contratti a tempo determinato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente osservato che la ricorrente, con memoria depositata il 9 aprile 2026, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Ciò in quanto, medio tempore, era stata assunta dal Comune con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nella qualifica di educatore di asilo nido, in esito a una procedura di stabilizzazione avviata ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 74/2023, con decorrenza dal 1° marzo 2026.
La dichiarazione univoca della parte ricorrente di avere perso interesse alla decisione preclude al giudice la possibilità di esaminare il merito della controversia. Richiamando il fondamentale principio della domanda, applicabile anche nel processo amministrativo, il Collegio ha evidenziato che il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso; ne consegue che, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso.
Il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La circostanza che la ricorrente avesse conseguito un bene della vita diverso, ma maggiormente satisfattivo di quello fatto valere in giudizio, ha reso irrilevante l’esame delle censure concernenti la legittimità della revoca implicita della procedura e del diniego di accesso.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ravvisandone i presupposti di legge, e ha dichiarato il ricorso improcedibile, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa al merito della vicenda.
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Nota della Redazione
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