Progetti regionali Diritti a Scuola validi come servizio utile nel concorso docenti (TAR Puglia n. 775 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio prestato nei progetti regionali di cui all’art. 5, comma 4-bis, del d.l. n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013, costituisce titolo di ammissione al concorso straordinario per l’immissione in ruolo del personale docente, ove la lex specialis lo richiami espressamente. L’art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. n. 510/2020 equipara tale servizio a quello di insegnamento curriculare, in coerenza con l’art. 1, comma 6, del d.l. n. 126/2019, convertito dalla legge n. 159/2019. Il periodo svolto nel progetto è computabile come anno scolastico intero se raggiunge la durata di almeno 180 giorni, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, nel testo vigente ratione temporis. Ne consegue l’illegittimità dell’esclusione fondata sul rilievo che il servizio presso progetti regionali non sia equiparabile a quello curriculare.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente, bandita con D.M. n. 510/2020 e integrata dal D.D. n. 783/2020, concorrendo per la regione Puglia nella classe di concorso A045. La procedura era gestita dall’U.S.R. Campania. La candidata ha superato l’unica prova scritta del 3 novembre 2020.
Con provvedimento prot. n. 18837 del 20 maggio 2021, l’Amministrazione ha disposto l’esclusione della ricorrente per asserita mancanza del requisito delle tre annualità di servizio nella scuola secondaria statale. La candidata ha impugnato l’esclusione e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva nella parte in cui non figura il suo nominativo. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 328/2021; il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6348/2021, l’ha accolta, rilevando che la spendibilità del progetto “Diritti a Scuola” necessitava di approfondimento nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione se il servizio svolto nel progetto regionale “Diritti a Scuola” nell’anno scolastico 2016/2017 sia computabile ai fini del possesso dei requisiti di ammissione. La risposta è positiva.
Il percorso argomentativo muove dal combinato disposto dell’art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. n. 510/2020, dell’art. 1, comma 6, del d.l. n. 126/2019 e del comma 4-bis dell’art. 5 del d.l. n. 104/2013. Da tali norme si evince che la lex specialis prevede espressamente, quale utile requisito di partecipazione, l’aver prestato servizio nelle forme del citato comma 4-bis, con specifica equiparazione al servizio di insegnamento “normalmente” svolto dai docenti curriculari.
Il Collegio valorizza inoltre il Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati del 25 novembre 2019, che conferma come la procedura sia riservata anche a chi è stato impegnato in progetti regionali di formazione con attività di carattere straordinario, finalizzati al contrasto della dispersione scolastica. Il bando attribuisce dunque rilievo, qualificandoli come titoli di ammissione, ai servizi prestati sulla base degli accordi tra Regioni e Amministrazione scolastica.
Nel caso concreto, per l’annualità 2016/2017 la ricorrente ha prestato servizio presso un istituto tecnico economico statale nel progetto “Diritti a Scuola”, in forza di contratto del 30 dicembre 2016 e del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e U.S.R. Il periodo, dal 30 dicembre 2016 al 30 giugno 2017, è pari a 183 giorni e integra gli scrutini di giugno: esso è quindi computabile come anno intero ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, nel testo ratione temporis.
Il Collegio rivisita espressamente l’orientamento cautelare, come sollecitato dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 6348/2021, e ritiene che il servizio in questione costituisca utile titolo di ammissione. La ricorrente ha così conseguito le tre annualità prescritte. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento dell’esclusione, della graduatoria e degli atti consequenziali nei limiti dell’interesse, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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