Doppio finanziamento comunitario e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 774 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del divieto di doppio finanziamento, espressamente previsto dalla normativa europea e richiamato dall’art. 65, par. 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dall’art. 2, comma 5, d.P.R. n. 22/2018, impone che il medesimo costo di un intervento non sia rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura. Esso costituisce principio generale di sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione, valido come regola generale anche per l’ordinamento interno. Ne consegue la legittimità della decurtazione del costo del lavoro riferito a personale contemporaneamente impiegato in altro progetto di ricerca finanziato con fondi comunitari, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 quando l’importo non ammesso superi il 10% della spesa rendicontata. La sopravvenuta adozione di una nota regionale che ridetermina l’importo ammesso, lasciando impregiudicata la sola voce del costo del lavoro, rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale non impugnato.

Il Fatto

La società consortile ricorrente, quale Gruppo di azione locale, ha partecipato all’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 del PSR Puglia 2014/2020 e ha ottenuto un sostegno a valere sulla sottomisura 19.4 per complessivi € 860.000,00, di cui € 602.000,00 per spese di gestione ed € 258.000,00 per spese di animazione.

Con la nota impugnata, il competente ufficio regionale ha respinto in parte la richiesta di rimborso delle spese per il personale: a fronte di una spesa esposta di € 128.978,68, ha ritenuto ammissibile una spesa di € 94.679,00, ulteriormente ridotta a € 60.380,82 per la ritenuta non spettanza di € 34.298,93, oltre l’applicazione della sanzione amministrativa ex art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014. La decurtazione derivava dal concomitante impiego di tre risorse nel progetto di ricerca “Robotic Financial Consulting” e dal mancato riconoscimento delle quote di TFR solo accantonate. La società ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti dopo che l’Autorità di Gestione aveva ammesso la rimborsabilità delle quote di TFR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha adottato una nuova nota con cui, recependo i chiarimenti dell’Autorità di Gestione, ha riconosciuto la rimborsabilità delle quote di TFR per € 7.371,41, confermando però la decurtazione del costo lordo del lavoro e la relativa sanzione, per un taglio complessivo di € 53.829,80. La mancata impugnazione di tale provvedimento determina l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, essendosi ormai definito un nuovo assetto di interessi tra le parti.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale respinge la tesi secondo cui il riconoscimento della rimborsabilità del TFR dimostrerebbe la manifesta illegittimità del provvedimento. Il riconoscimento di quella voce non comporta infatti l’ammissione a rimborso del costo del lavoro per i tre tecnici contemporaneamente impegnati in un progetto di ricerca finanziato con fondi comunitari.

Il percorso argomentativo si fonda sul divieto di doppio finanziamento. Il Collegio ne individua il fondamento nell’art. 191 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, nell’art. 65, par. 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nell’art. 2, comma 5, d.P.R. n. 22/2018, che richiama la medesima disposizione europea. Il principio opera quale regola generale di sana gestione finanziaria, applicabile anche ai fondi strutturali e di investimento europei.

Su questa base, il mancato riconoscimento della spesa per il personale impiegato nell’attuazione della sottomisura 19.4 è ritenuto legittimo, in quanto dipende dalla corretta applicazione del divieto di cumulo dei finanziamenti di matrice unionale. L’importo non ammesso, superando il 10% della spesa rendicontata, giustifica l’applicazione della sanzione amministrativa.

Il Tribunale dichiara quindi improcedibile il ricorso principale, respinge i motivi aggiunti e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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