Progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 e obbligo di leale collaborazione (TAR Campania n. 2261 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale di cui all’art. 14 l. 328/2000 è illegittimo quando contiene misure che, pur formalmente previste, non sono aderenti alla gravità della situazione del disabile accertata dalla stessa Amministrazione in sede di analisi dei bisogni. In tal caso si realizza un depotenziamento degli interventi e una contraddittorietà tra l’inquadramento del bisogno e gli obiettivi prefissati. L’Amministrazione che riceve un’istanza del privato non può limitarsi a invitarlo a rivolgersi ad altro ufficio, ma deve trasmetterla all’ufficio competente, in ossequio al principio di leale collaborazione e di buon andamento. L’obbligo vale a maggior ragione quando l’ufficio destinatario appartiene alla stessa articolazione dell’ente.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la potestà genitoriale su un figlio minore in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, chiedeva al Comune la predisposizione di un progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000. L’U.V.I. redigeva un primo Piano, annullato da una precedente sentenza del TAR che aveva imposto una rinnovata valutazione multidimensionale e la designazione di un case manager.
L’U.V.I. elaborava quindi un nuovo progetto. La ricorrente lo impugnava deducendo, tra l’altro, la violazione del giudicato, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà tra bisogni rilevati e misure previste e l’illegittima composizione dell’organo. Il Consiglio di Stato, in riforma della ordinanza cautelare di rigetto, accoglieva la sospensiva e ordinava la sollecita fissazione del merito.
La Motivazione della Corte
Il collegio richiama il quadro normativo e le linee guida regionali sul progetto riabilitativo individuale, ribadendo che l’U.V.I. distrettuale assicura l’integrazione tra interventi sanitari e sociali e che la presa in carico deve tener conto globalmente di bisogni, menomazioni e abilità residue.
Il TAR respinge le censure sulla asserita mancata somministrazione del trattamento ABA: è onere della parte dimostrare i fatti che afferma, e il delegato della struttura accreditata aveva comunque partecipato alle sedute precedenti.
Accoglie invece i motivi sulla contraddittorietà del progetto. A fronte di una critica situazione del minore, non si rinviene alcuna sostanziale implementazione delle misure: l’incremento dell’educatore professionale è di sola un’ora e mezza rispetto alle dieci indicate nel profilo di funzionamento. La scelta è distonica rispetto agli obiettivi di recupero e inserimento prefissati.
Quanto al campo estivo e alle attività motorie, il progetto indica servizi “in attesa di attivazione”, senza alcun orizzonte temporale: la previsione è inconsistente. Sulla richiesta di contributo per il canone di locazione e di stallo ad personam, il Comune aveva invitato il privato a rivolgersi ad altri uffici, uno dei quali interno al medesimo ente. Il collegio ritiene la condotta contrastante con il principio di leale collaborazione, richiamando la giurisprudenza sul dovere di smistamento dell’istanza all’ufficio competente.
In conclusione, il progetto contiene misure che non aderiscono alla gravità della situazione rilevata dalla stessa Amministrazione, con depotenziamento degli interventi e incrementi di budget solo formali. Il ricorso è accolto, assorbite le altre censure, con annullamento degli atti e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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