Legittimazione passiva di Comune e ASL su progetto individuale e silenzio inadempimento (TAR Sicilia n. 3052 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di progetto individuale di cui all’art. 14, comma 1, legge n. 328/2000, il Comune e l’Azienda sanitaria locale sono contitolari del procedimento e, dunque, entrambi legittimati passivamente nel giudizio avverso il silenzio, giacché la norma impone ai comuni di predisporre il progetto «d’intesa» con le aziende sanitarie, ciascuno per le proprie competenze autonome e coordinate. L’eccezione di inammissibilità fondata sull’assenza dei presupposti del rito avverso il silenzio non attiene a un vizio in rito, ma investe il merito della pretesa e può condurre, al più, al rigetto. Il silenzio-inadempimento si configura allorché, alla data di proposizione del ricorso e a quella di decisione, nessun progetto individuale risulti adottato. L’erogazione di misure assistenziali negli anni precedenti, nei limiti dei fondi disponibili, non esime le Amministrazioni dal predisporre, anche mediante aggiornamento del piano precedente, il nuovo progetto individuale, che costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni più adeguate alla condizione del soggetto.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di persona con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ha chiesto al Comune di Assoro, con istanza del 18 marzo 2025, di predisporre d’intesa con l’ASP di Enna un progetto personalizzato ex art. 14 legge n. 328/2000. Il Comune ha riscontrato che la richiesta era già acquisita e che l’interessata era inserita dal 2021 nell’elenco distrettuale permanente delle persone con disabilità bisognose di sostegno intensivo, con valutazione dell’UVM e futura predisposizione del progetto.

Non essendo stato adottato alcun progetto, la ricorrente ha trasmesso la medesima istanza anche all’ASP l’8 maggio 2025 e ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio rifiuto. L’ASP ha eccepito l’inammissibilità per insussistenza dei presupposti del rito e per difetto di legittimazione passiva, sostenendo nel merito l’avvenuta erogazione di prestazioni. Il Comune ha chiesto il rigetto, qualificando la propria nota come provvedimentale e deducendo che il progetto del 2024 sarebbe stato in corso di aggiornamento alla scadenza annuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito dell’ASP e le reputa entrambe infondate. Quanto all’asserita assenza di silenzio-inerzia, la circostanza può condurre tuttalpiù al rigetto nel merito: viene in rilievo la fondatezza della pretesa e non un vizio processuale. Quanto alla legittimazione passiva, il dato normativo è dirimente.

Il art. 14, comma 1, legge n. 328/2000 — nella formulazione applicabile ai fatti — dispone che i comuni, d’intesa con le aziende sanitarie locali, predispongono su richiesta dell’interessato un progetto individuale. Dalla lettera della norma, come già chiarito in T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 3397/2023 e n. 182/2025, e in altri precedenti delle sezioni territoriali, si desume la legittimazione passiva di entrambe le Amministrazioni, titolari di competenze autonome e specifiche, ancorché coordinate, e dunque contitolari del procedimento.

Passando al merito, il Collegio ritiene superfluo stabilire se la nota comunale avesse natura soprassessoria. Anche aderendo in astratto alla tesi del Comune, secondo cui il piano precedente non sarebbe stato revisibile prima della scadenza annuale, il dato dirimente è un altro: alla data di presentazione del ricorso e a quella di decisione nessun progetto individuale era stato adottato, con conseguente accertamento dell’inerzia.

Il beneficio di misure assistenziali negli anni 2023 e 2024, nei limiti della disponibilità dei fondi, non esime le Amministrazioni dal predisporre, eventualmente mediante aggiornamento e riattualizzazione del piano precedente, il nuovo progetto individuale. Questo si configura quale presupposto per l’ottenimento delle misure più adeguate alla condizione del soggetto istante.

Il ricorso è quindi accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordine al Comune e all’ASP di provvedere d’intesa, ciascuno per la propria competenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza è nominato fin d’ora il Commissario ad acta, con liquidazione del compenso secondo il d.P.R. n. 115/2002, richiamando il termine dell’art. 71, comma 2. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, in solido tra gli enti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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