Progressioni verticali e requisiti di laurea: discrezionalità del bando e colloquio (TAR Sicilia n. 258 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale il bando può prescrivere, quale requisito di accesso all’area dei funzionari, la sola laurea, senza che il canone della pertinenza imponga di restringere il novero dei titoli ammissibili rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno. La previsione che non assegna alcun punteggio al titolo di studio utilizzato per l’accesso è espressione di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo obiettiva irragionevolezza. È legittima l’attribuzione di punteggio al colloquio, quale elemento di valutazione delle competenze professionali e dell’idoneità attitudinale. Il servizio svolto in area culturale è valutabile come pertinente al profilo amministrativo, non essendo configurabile un’area culturale distinta e contrapposta a quella amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di ruolo del Comune di Siracusa con profilo di istruttore amministrativo, ha partecipato alla procedura comparativa per titoli e colloquio indetta per la copertura di sei posti di funzionario amministrativo. Nella graduatoria definitiva è stata collocata al settimo posto, risultando idonea ma non vincitrice.
Ha quindi impugnato la graduatoria, il bando e il regolamento comunale sulle progressioni verticali, deducendo l’illegittimità dell’inclusione della laurea in beni culturali tra i requisiti di ammissione, la mancata valorizzazione della propria laurea specialistica, l’errata valutazione degli incarichi di altri candidati e l’illegittimità del colloquio. Una controinteressata ha proposto ricorso incidentale avverso la propria collocazione in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 53, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, che ammette la procedura comparativa fondata sulla valutazione positiva degli ultimi tre anni, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno e sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. La norma presuppone che il dipendente possieda comunque il titolo di studio richiesto per l’accesso all’area.
Il Tribunale esclude che l’accesso al ruolo di funzionario amministrativo comunale richieda la laurea in giurisprudenza. L’allegato A del contratto collettivo vigente indica come requisito la laurea, triennale o magistrale, senza ulteriori specificazioni, e l’esemplificazione dei profili conferma che non è necessaria una laurea di area giuridica. Il regolamento comunale, dopo le modifiche del 2022, richiama parimenti la sola laurea.
Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, V, n. 10208 del 2023: il riferimento ai titoli richiesti per l’accesso dall’esterno impedisce di pretendere titoli inferiori, ma non impone di mutuare un regime di pertinenza non previsto dalla legge o dalla contrattazione. La scelta dei titoli ammissibili rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, come confermato da Cons. Stato, VI, n. 590 del 2020.
Quanto all’esclusione di punteggi aggiuntivi per la laurea magistrale, la Sezione la ritiene ragionevole: si tratta di sviluppo della laurea triennale, non di titolo autonomo, e si verte su questione opinabile, sottratta al sindacato sostitutivo del giudice. Il servizio in area culturale dei controinteressati è stato correttamente valutato, poiché le aree sono strutturate gerarchicamente e non esiste un’area culturale distinta da quella amministrativa.
È parimenti corretta la valutazione dell’incarico di agente contabile, che implica particolare qualificazione e speciale responsabilità a prescindere dalle somme gestite, mentre il ruolo di referente di progetto non comporta responsabilità diretta. L’uso del colloquio, con punteggio massimo di trenta punti, è legittimo: la scelta può non essere condivisa, ma non è obiettivamente abnorme. Il ricorso introduttivo è rigettato; il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate, salvo quelle della fase cautelare.
Nota della Redazione
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