PEF asseverato requisito di completezza della proposta e termine per proposte concorrenti (TAR Sicilia n. 2970 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di finanza di progetto il piano economico-finanziario asseverato costituisce requisito indefettibile della proposta: solo allorché l’operatore lo presenti la proposta può dirsi compiutamente formulata. Ne consegue che, in presenza del PEF prodotto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024, non ricorre un procedimento già “in corso” ai sensi dell’art. 225-bis, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, con applicazione della disciplina novellata. L’ente concedente è quindi tenuto, ai sensi dell’art. 193, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, a dare notizia della proposta nella sezione “Amministrazione trasparente” e a fissare il termine per le proposte concorrenti. La verifica del progetto di fattibilità, oltre le soglie di legge, non può essere svolta dal solo R.U.P.; l’inserimento nel programma triennale richiede la preventiva approvazione del DOCFAP.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese presentava al Comune di Noto, nel novembre 2022 e poi nell’agosto 2023, una proposta di project financing per la gestione, il completamento e l’ampliamento del cimitero comunale, per un importo complessivo di oltre quattordici milioni di euro e una concessione trentennale. Dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, il raggruppamento trasmetteva i pareri degli enti preposti e, in data 15.01.2025, il PEF asseverato.
Una società concorrente manifestava nel gennaio 2025 il proprio interesse a presentare analoga proposta ai sensi dell’art. 193, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e invitava l’ente a pubblicare la proposta e a fissare il termine per le proposte concorrenti. La Giunta comunale concludeva la prima fase dichiarando la fattibilità e il pubblico interesse della proposta ricevuta. La società impugnava la deliberazione e gli atti presupposti, deducendo la violazione dell’art. 193 come novellato, l’incompetenza del R.U.P. nella verifica del progetto e l’illegittimo inserimento dell’intervento nel programma triennale senza previa approvazione del DOCFAP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse. La chiusura della prima fase è immediatamente impugnabile da chi ha presentato proposte concorrenti, perché la selezione del promotore crea una posizione di vantaggio certa, con il diritto potestativo di adeguamento e di rimborso delle spese. Anche la mera manifestazione di interesse differenzia l’operatore dal quisque de populo, trattandosi di regole di pubblicità poste a presidio della partecipazione.
Nel merito il primo motivo è fondato. L’art. 193, comma 3, include il PEF asseverato tra gli elementi che la proposta “contiene”. Il Collegio valorizza la continuità con il previgente art. 183, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 e la funzione del PEF, che consente di apprezzare l’adeguatezza e la sostenibilità dell’iniziativa e di valutare la congruità dell’offerta: non un documento integrabile, dunque, ma il fulcro della proposta. La mancanza non è sanabile mediante soccorso istruttorio, che consente di precisare, non di integrare, il contenuto dell’offerta.
Da qui la lettura dell’art. 225-bis, comma 4: poiché la proposta si perfeziona con il PEF, prodotto il 15.01.2025, alla data del 31.12.2024 la procedura non era ancora “in corso”. L’ente avrebbe dovuto pubblicare la proposta completa e indicare il termine non inferiore a sessanta giorni per le proposte concorrenti. Diversamente si altererebbe la par condicio a favore del primo proponente, mentre agli altri è imposto di presentare proposte complete.
Fondato è anche il secondo motivo. Per l’importo dei lavori la verifica spettava, ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. b), All. I.7, agli organismi accreditati o alla stazione appaltante dotata di sistema interno di controllo di qualità. Il verbale del 13.02.2025 dimostra che la verifica fu compiuta dal solo R.U.P., senza avvalersi di tale sistema.
Il terzo motivo è parimenti accolto. Il programma triennale è atto di mera programmazione e non impone l’impugnazione immediata; l’onere sorge con l’adozione della deliberazione conclusiva. Nel merito, l’inserimento dell’intervento senza la previa approvazione del DOCFAP viola l’art. 37, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti di motivazione.
Nota della Redazione
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