Responsabilità da provvedimento illegittimo e prova del nesso causale (TAR Sicilia n. 2973 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa grava sul danneggiato, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, cod. civ., l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ., senza alcun temperamento del metodo acquisitivo proprio del giudizio di annullamento. La mera illegittimità del provvedimento non è presupposto sufficiente: costituisce solo un indice presuntivo della colpevolezza, da valutare unitamente ad altri. Il nesso causale va accertato in due fasi, causalità materiale e causalità giuridica, secondo il criterio del “più probabile che non” e il limite dei danni conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 cod. civ.. In difetto di tale prova la domanda è respinta, anche quando l’illegittimità dell’atto sia stata accertata in sede di annullamento per vizi formali.

Il Fatto

La madre del ricorrente, convivente con lui, aveva presentato istanza di assegnazione in deroga di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, reiterata più volte e respinta dall’Amministrazione comunale con un provvedimento dipartimentale e con un successivo decreto sindacale. Impugnati gli atti, il ricorso era in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto; il C.G.A.R.S., in appello, ne accertava il difetto di motivazione e di istruttoria. In esecuzione della pronuncia il Comune adottava un nuovo decreto sindacale, anch’esso annullato dal Giudice amministrativo siciliano per violazione del giudicato.

Il ricorrente, iure proprio e iure hereditatis, ha quindi chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in via equitativa in non meno di centomila euro, oltre interessi. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, l’insussistenza degli elementi dell’illecito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la richiesta di rinvio della trattazione, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e il principio per cui le parti non hanno diritto al differimento, che resta rimesso alla valutazione del giudice. Nel caso, la richiesta risultava contraddittoria rispetto all’asserta irrilevanza del giudizio pendente.

Passando al merito, il Tribunale ricorda che nell’azione risarcitoria opera il principio dispositivo: spetta al danneggiato provare condotta, elemento soggettivo, danno effettivo e nesso causale. L’illegittimità del provvedimento, ove acclarata, è solo indice presuntivo di colpevolezza, da valutare con il grado di chiarezza della normativa, la semplicità dei fatti e l’ampiezza della discrezionalità.

Il nesso causale si articola in due fasi: la causalità materiale, ricostruita secondo la teoria della conditio sine qua non e il temperamento della causalità efficiente; la causalità giuridica, che limita la risarcibilità ai danni diretti e immediati e impone la comparazione tra ciò che è stato e ciò che sarebbe potuto essere. Il giudizio va condotto con il criterio del “più probabile che non”, con verifica della probabilità logica.

Applicando tali coordinate, il Collegio esclude che la condotta illegittima del Comune costituisca la condicio sine qua non dell’aggravamento delle condizioni di salute e del decesso, e neppure dei danni-conseguenza. Quanto al danno patrimoniale, i viaggi e le esigenze di alloggio non risultano ricollegabili alle infezioni, né costituiscono conseguenza immediata e diretta ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.. Quanto al danno non patrimoniale, i fattori causali alternativi e preesistenti costituiscono normali linee di sviluppo della serie causale, mentre sul danno morale ed esistenziale manca del tutto l’allegazione probatoria.

Il difetto di prova del nesso causale rende superflua ogni indagine sugli altri elementi e la richiesta istruttoria, non potendo la consulenza tecnica supplire all’onere probatorio della parte. Il ricorso è quindi infondato. Il Collegio ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e compensa integralmente le spese in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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