Demanio civico occupato da carcere: ottemperanza e risarcimento per occupazione illegittima (TAR Abruzzo n. 424 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Agenzia del Demanio il rilascio dei terreni di demanio civico universale occupati da un’opera pubblica, quando il giudicato commissariale abbia accertato tale natura e la mancata esecuzione persista. La richiesta di condanna al risarcimento per equivalente in luogo del rilascio, prospettata come rinuncia abdicativa all’immobile, non è più configurabile dopo l’Adunanza Plenaria n. 4/2020. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere all’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, previa definizione del procedimento di sdemanializzazione, poiché i diritti di uso civico non si estinguono per effetto del decreto di esproprio. Il danno da mancato godimento va liquidato con l’interesse annuo sul valore venale, ridotto al 2% in ragione del comportamento del creditore. È inammissibile la domanda di ottemperanza di una condanna al pagamento di somme priva di preventiva notifica del titolo in forma esecutiva.
Il Fatto
Un lungo contenzioso in materia di usi civici si era concluso con la sentenza del Commissario Regionale per il Riordino degli Usi Civici d’Abruzzo n. 67/2014. Quel provvedimento aveva accertato la natura di demanio civico universale di numerose particelle site in agro del Comune de L’Aquila, frazione di Preturo, dichiarato la nullità degli atti di disposizione e condannato l’Agenzia del Demanio al rilascio dei fondi in favore dei cives. La Corte d’Appello di Roma, Sezione Usi Civici, con la sentenza n. 11/2016, aveva riformato la pronuncia sul solo capo delle spese, con successiva correzione dell’errore materiale in ordine all’Amministrazione condannata.
I terreni erano rimasti occupati dal carcere giudiziario. Dopo una prima declaratoria di difetto di giurisdizione, annullata dal Cons. Stato n. 8474/2020, l’Amministrazione Separata ha riassunto la causa davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’ottemperanza di entrambi i titoli, il rilascio dei fondi, in via graduata il risarcimento per equivalente, i danni da occupazione, la nomina di un commissario ad acta e le penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene ammissibile l’unico ricorso in ottemperanza per i due titoli, stante la connessione stretta tra la sentenza commissariale e quella di appello che ne riforma il capo spese. Sul primo titolo il giudicato è incontestato e l’Agenzia del Demanio non ha rilasciato i fondi: la reintegra disposta dalla Regione con determina dirigenziale non ha modificato la situazione di fatto. Da qui l’ordine di rilascio.
La domanda di risarcimento per equivalente non è accoglibile. Il Collegio la qualifica come prospettazione di una rinuncia abdicativa, figura non più praticabile dopo l’Adunanza Plenaria n. 4/2020. L’Amministrazione conserva però la facoltà di attivare l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, previa sdemanializzazione: la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 12570/2023, secondo cui i diritti di uso civico non si estinguono per effetto del decreto espropriativo senza formale provvedimento di sdemanializzazione. Il Collegio estende tale principio all’acquisizione sanante e rileva il contrasto tra la nota del 2017 e la successiva dichiarazione di estraneità alla procedura.
Quanto ai danni da mancato godimento, la domanda è ammissibile ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Il danno è incontestato e va liquidato con l’interesse annuo sul valore venale del bene, secondo il criterio dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, dal momento della prima apprensione fino alla restituzione o alla legittima acquisizione. I terreni vanno stimati come agricoli, non edificabili. Il saggio del 5% è ridotto al 2% per il comportamento della ricorrente, che ha atteso l’ultimazione del carcere prima di agire. Sulla somma così determinata si applicano rivalutazione e interessi legali, secondo i principi generali richiamati da Cass. civ. I n. 19510/2005.
Non si accolgono la nomina del commissario ad acta né le penalità di mora, residuando margini di azione per l’Amministrazione. La domanda di ottemperanza della sentenza di appello sul capo spese è inammissibile: manca la prova della notifica del titolo in forma esecutiva, donde la decorrenza del termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, condizione dell’azione esecutiva. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria-Reggio Calabria n. 479/2020 e compensa le spese, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti.
Nota della Redazione
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