Promozione ex art. 1084 c.m. solo per infermità da evento operativo o addestrativo (Cons. Stato n. 2049 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione al grado superiore prevista dall’art. 1084 c.m. non spetta per il solo fatto che l’infermità che ha determinato la permanente inidoneità al servizio sia riconosciuta dipendente da causa di servizio. La norma richiede un nesso diretto e immediato tra l’infermità e uno specifico e determinante evento verificatosi durante attività operative o addestrative, dovendo la commissione di avanzamento valutare le circostanze del suo verificarsi. Il procedimento di promozione è d’ufficio e obbligatorio, espressione di discrezionalità tecnica: l’eventuale istanza dell’interessato non lo trasforma in procedimento a iniziativa di parte e non impone il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, né un contraddittorio procedimentale rinforzato.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, nel 1981 sergente dell’Esercito, riportava una ferita di arma da fuoco a un dito del piede destro per accidentale esplosione del colpo. La lesione non impediva il successivo arruolamento nel 1984 quale ufficiale, né l’assolvimento dei compiti istituzionali per oltre trent’anni.
Nel febbraio 2017 la competente commissione medica lo giudicava permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e lo collocava in congedo assoluto. L’ufficiale presentava istanza di promozione ex art. 1084 c.m.; la Commissione superiore di avanzamento esprimeva parere contrario e il Ministero disponeva la cessazione dal servizio con promozione ex art. 1084-bis c.m. Il TAR Toscana accoglieva il ricorso, ritenendo omesso il contraddittorio procedimentale e carente la motivazione. Il Ministero appellava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’appello. L’amministrazione si era rideterminata in mera esecuzione della sentenza gravata e dell’ordinanza cautelare n. 610 del 2023, con la conseguenza che l’interesse all’impugnazione permane. I documenti depositati dall’appellato risultano invece inutilizzabili per tardività rispetto al termine perentorio di quaranta giorni liberi ex artt. 73 c.p.a. e 4 disp. att. c.p.a., oltre che in violazione del divieto dei nova in appello e del principio tempus regit actum.
Nel merito, la Corte ricostruisce la fattispecie dell’art. 1084 c.m.: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è necessario ma non sufficiente. Occorre il quid pluris costituito dall’essere l’infermità occorsa durante l’impiego in attività operative o addestrative, con un nesso causale diretto e immediato rispetto a uno specifico episodio. La commissione di avanzamento deve valutare le circostanze dell’evento; diversamente opinando, ogni patologia dipendente da causa di servizio imporrebbe la promozione, svuotando l’istruttoria demandata al legislatore.
La Corte richiama Cons. Stato, sez. II, n. 549 del 2026 e n. 1140 del 2023, nonché il coordinamento con l’art. 1084-bis c.m.: poiché quest’ultimo già riconosce il beneficio per le infermità dipendenti da causa di servizio, la promozione ex art. 1084 deve riferirsi a casi più ristretti. Nel caso concreto la lesione risaliva al 1981, trentasei anni prima della valutazione, e non aveva inciso sul percorso di carriera: difetta il richiesto nesso con un evento operativo o addestrativo.
Quanto al profilo procedimentale, il Collegio esclude che il procedimento ex art. 1084 c.m. sia attivabile a domanda. Il tenore della norma e l’art. 1041, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 90/2010 confermano che le promozioni avvengono d’ufficio. Trattandosi di procedimento officioso, obbligatorio e di discrezionalità tecnica, l’art. 1030, comma 2, c.m. attenua le garanzie della legge n. 241/1990 e il preavviso di rigetto non è dovuto. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna dell’appellato alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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