Proroga tecnica delle concessioni demaniali fino alla stipula del nuovo rapporto (TAR Puglia n. 1206 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative disposta dall’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, nel testo modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, non contrasta con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE e non va disapplicata. Essa opera come proroga tecnica, strumentale all’ordinato svolgimento delle gare, e trova applicazione anche nei confronti delle concessioni già fatte oggetto di proroga o rinnovo, purché in essere alla data di entrata in vigore della legge. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 118/2022, l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente è legittima fino alla stipula dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio.
Il Fatto
La ricorrente gestiva una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative nel territorio di un Comune pugliese. Dopo una pronuncia del giudice amministrativo d’appello che aveva imposto all’ente locale di avviare le gare per l’assegnazione delle concessioni, il Comune ha indetto una procedura selettiva per venti concessioni e ha fissato la scadenza del titolo della ricorrente al 31 dicembre 2024, poi prorogato al 15 settembre 2025 con la determina di aggiudicazione.
La società ha impugnato gli atti di indizione della gara, i verbali e l’aggiudicazione, contestando la mancata applicazione della proroga ex lege sino al 30 settembre 2027 e della legittimazione all’occupazione fino alla stipula dei nuovi atti concessori. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per violazione del giudicato, per mancata impugnazione degli atti presupposti e per difetto di notifica all’Autorità garante della concorrenza, nonché il difetto di interesse sopravvenuto dopo l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La sentenza del giudice d’appello imponeva l’avvio delle gare, ma non predeterminava le concrete modalità attuative: l’attività amministrativa successiva è quindi sindacabile. Gli atti di indirizzo e le determinazioni di avvio della procedura non sono immediatamente lesivi, così come le proroghe tecniche adottate in base al quadro normativo anteriore al d.l. n. 131/2024. Quanto all’Autorità garante della concorrenza, essa non è amministrazione resistente né controinteressato in senso formale, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il Tribunale dichiara l’improcedibilità parziale ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., conservando tuttavia la domanda relativa alla durata residua del titolo: la ricorrente, in qualità di concessionaria uscente, mantiene un interesse qualificato fino alla conclusione del procedimento di assegnazione.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022 prevede che le concessioni in essere continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, termine che opera come limite massimo e non impedisce l’anticipata cessazione in caso di conclusione delle gare. La proroga si applica anche alle concessioni già prorogate, come quella della ricorrente.
Il Tribunale si discosta dall’orientamento che impone la disapplicazione della proroga. La norma è finalizzata a consentire l’ordinata programmazione delle gare e non ritarda le procedure: si tratta di proroga tecnica, compatibile con il diritto dell’Unione, come già riconosciuto dal giudice d’appello. La disapplicazione impedirebbe ogni esercizio della concessione senza alcun vantaggio per la concorrenza. Le stesse considerazioni valgono per l’art. 4, comma 7, che legittima l’occupazione fino alla stipula del nuovo atto.
Il Comune avrebbe quindi dovuto riconoscere l’estensione del titolo non solo sino al 15 settembre 2025, ma fino alla stipula dell’atto regolatorio del nuovo rapporto. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti in parte, con annullamento degli atti nei limiti dell’interesse della ricorrente. Spese compensate.
Nota della Redazione
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