Ricorso al buio contro progetto non approvato inammissibile per difetto di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 275 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento di approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica non ancora adottato è inammissibile per difetto ab origine di interesse ad agire, non essendo configurabile alcun provvedimento lesivo attuale e concreto. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è autonomamente impugnabile, ma legittima al più l’impugnazione del provvedimento finale adottato in violazione delle garanzie partecipative. L’azione di accertamento dell’interesse legittimo è ammissibile solo se rappresenta l’unica modalità di tutela e presuppone un interesse sostanziale attuale e concreto, non praticabilità degli altri rimedi tipizzati e assenza di interferenza con poteri amministrativi non ancora esercitati. L’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. è improcedibile quando, nelle more, sia venuto meno l’interesse alla documentazione per la difesa in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di aree site nel Comune di Bologna interessate dal progetto del c.d. “Passante di Bologna”, ha presentato istanza di accesso agli atti del relativo procedimento. Dopo i riscontri di Comune, Regione e del concessionario autostradale, il Ministero non avrebbe dato seguito alla richiesta.
La società ha quindi introdotto giudizio impugnando “al buio” il provvedimento di approvazione del progetto definitivo, eventualmente adottato, nonché la delibera regionale di assenso all’intesa Stato-Regione e il decreto ministeriale, dolendosi della omessa comunicazione di avvio del procedimento e chiedendo l’accertamento del diritto a partecipare, oltre all’ordine di esibizione ex art. 116, comma 2, c.p.a.. Si sono costituiti il Ministero e il concessionario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in linea con l’eccezione del concessionario, i profili di rito. Quanto all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., la stessa è strettamente correlata al giudizio e finalizzata a ottenere la documentazione per la difesa; poiché dagli atti emerge che il procedimento avanti al Ministero è ancora pendente e il provvedimento approvativo non risulta adottato, l’interesse è venuto meno e l’istanza è improcedibile.
Nel merito dei profili di rito, il ricorso è anzitutto inammissibile. Il processo amministrativo non è giurisdizione di diritto oggettivo, ma dirime una controversia tra amministrazione e soggetto che si assume leso da un provvedimento. Nel caso di specie mancava fin dall’inizio un provvedimento lesivo attuale e concreto, essendo la società ricorsa “al buio” nell’eventualità che l’atto fosse stato emanato: impugnazione priva di oggetto (richiamata Cons. Stato, sez. I, n. 931 del 2024).
In secondo luogo, il ricorso mirava a censurare la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Tale omissione non giustifica autonoma impugnazione, ma legittima al più quella del provvedimento finale. L’azione di accertamento dell’interesse legittimo è ammissibile solo ove rappresenti l’unica modalità di tutela (Cons. Stato, sez. VI, n. 3441 del 2024) e presuppone un interesse sostanziale attuale e concreto, non praticabilità dei rimedi tipizzati e assenza di interferenza con poteri non ancora esercitati (Cons. Stato, sez. III, n. 2804 del 2021).
Le amministrazioni non hanno contestato il diritto della società a partecipare, né quest’ultima ha dimostrato di aver promosso le proprie ragioni mediante memorie una volta ottenuta la documentazione. Da qui il difetto ab origine di interesse, che concerne anche l’impugnazione della delibera regionale e del decreto ministeriale, non oggetto di specifiche censure. Nel merito, la censura sulla omessa comunicazione è comunque infondata: la comunicazione fu inviata alla sede legale e l’avviso di ricevimento attestava la non consegna per irreperibilità del destinatario ai sensi dell’art. 9, legge n. 890/1982, non risultando alcun riferimento alla società presso l’indirizzo (richiamata Cass. civ., sez. III, n. 25885 del 2022). Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile, con condanna alle spese in favore del concessionario e compensazione verso il Ministero.
Nota della Redazione
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