Proroga contrattuale ASP per continuità del servizio sanitario e assenza di colpa (C.G.A.R.S. n. 472 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per la tutela risarcitoria: occorre la lesione del bene della vita e la colpa dell’amministrazione intesa come apparato, valutata alla luce dell’art. 97 Cost. e dei canoni di imparzialità e buon andamento. Quando la regola di azione violata non è chiara e univoca, la colpa sussiste solo se il potere è esercitato in palese spregio delle regole di correttezza, proporzionalità e ragionevolezza; ogni altra violazione resta assorbita nell’errore scusabile. Integra errore scusabile la proroga d’autorità del contratto risolto, disposta per assicurare la continuità di un servizio sanitario essenziale e adottata in un quadro normativo di difficile sussunzione. Ne consegue il difetto dell’elemento soggettivo e il rigetto della domanda risarcitoria.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo si aggiudicava la gestione delle prenotazioni di prestazioni sanitarie territoriali e ospedaliere per la Provincia di Catania. La mandataria gestiva il call center, la mandante il software delle agende. Il raggruppamento segnalava all’Azienda Sanitaria gravi criticità esecutive e uno squilibrio del sinallagma, aggravato dalle misure pandemiche, chiedendo l’adeguamento delle condizioni contrattuali.

L’Azienda avviava la risoluzione del contratto e, con deliberazione del 29 luglio 2020, la disponeva per grave inadempimento, ordinando contestualmente all’appaltatore di proseguire il servizio alle medesime condizioni sino al concreto avvio del nuovo servizio, indicativamente al 15 settembre 2020. Il raggruppamento impugnava tale ordine di prosecuzione e chiedeva il risarcimento del danno. Il TAR Sicilia dichiarava la nullità della deliberazione ma respingeva la domanda risarcitoria per difetto di colpa. Propone appello la sola società appellante, contestando proprio il capo sulla responsabilità aquiliana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le coordinate consolidate in materia di danno da provvedimento illegittimo. La lesione dell’interesse legittimo non basta: occorre la spettanza e la lesione di un bene della vita, e occorre la colpa dell’amministrazione. Il giudice non può fermarsi al dato obiettivo dell’illegittimità, ma deve svolgere un’indagine più penetrante sull’elemento soggettivo.

La colpa si misura sul carattere della regola violata. Se la regola è chiara, univoca e cogente, la sua violazione integra l’elemento psicologico. Se invece il canone di condotta è ambiguo o rimette all’autorità un elevato grado di discrezionalità, la colpa sussiste solo in caso di palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza (Cons. Stato n. 4050 del 2023; Cons. Stato n. 1087 del 2024). Il Collegio richiama anche il criterio del comportamento complessivo degli organi procedimentali (Cons. Stato n. 2464 del 2015) e la necessità di negligenza e imperizia (Cons. Stato n. 1272 del 2015).

Applicando tali coordinate, la sentenza impugnata supera le censure. L’ASP ha risolto il contratto e, con lo stesso atto, ha imposto una breve proroga per non interrompere un servizio ad alta valenza sanitaria e sociale, avviando poi la procedura ex art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016 e, senza esito, l’affidamento ex art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, con cessazione del servizio transitorio al 15 settembre 2020.

La sequenza degli atti dimostra l’assenza di colpa. L’Azienda ha gestito una situazione obiettivamente complessa, dovendo scongiurare il rischio di interruzione del servizio di prenotazione a salvaguardia del diritto alla salute ex art. 32 Cost. L’illegittimità della proroga resta accertata e non appellata in via incidentale, ma il provvedimento non è stato adottato in palese spregio delle regole dell’agire amministrativo: esso muoveva da una lettura non corretta della cornice normativa, per una finalità di chiaro interesse pubblico. Sussistono dunque i presupposti dell’errore scusabile, specie per l’urgenza di provvedere e la difficoltà di sussumere la fattispecie negli schemi del codice dei contratti pubblici.

Il rigetto del primo motivo, di natura assorbente, travolge l’intero gravame. I motivi riproposti in via cautelativa e ipotetica non sono esaminabili per difetto di interesse. Le spese del grado sono compensate per la peculiarità e novità della res controversa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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