Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1373 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo nascente dal giudicato e ne ordina l’esecuzione integrale entro un termine perentorio. Ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, l’ottemperanza è ammissibile decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato, per il caso di persistente inottemperanza. Resta esclusa l’ottemperanza per gli interessi legali quando essi non costituiscano oggetto del dispositivo del titolo.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Toscana chiedendo l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, aveva accertato il suo diritto a percepire la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, condannando il Ministero a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge.

L’amministrazione aveva corrisposto gli importi liquidati a titolo di spese legali, ma non il capitale riconosciuto dal giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l’integrale esecuzione del titolo, il pagamento di interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero presso la sede e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza ottemperanda era inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito il TAR ha accolto la domanda, ordinando all’amministrazione, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Il Collegio ha invece escluso la richiesta relativa agli interessi legali, rilevando che essi non costituiscono oggetto del dispositivo ottemperando. L’accoglimento è quindi intervenuto nei limiti della motivazione e ha riguardato il solo capitale riconosciuto dal titolo.

Quanto alla richiesta di sostituzione, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, con un ulteriore termine di sessanta giorni. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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