La riabilitazione impone la rivalutazione della preclusione all’avanzamento militare (TAR Sardegna n. 245 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare escluso dall’avanzamento ai sensi dell’art. 1051, comma 8, cod. ordinamento militare può presentare all’Amministrazione un’istanza di reinserimento nelle aliquote di avanzamento fondata sull’intervenuta riabilitazione, senza che a ciò osti l’assenza nel codice di una specifica procedura di riammissione. L’inibizione alla progressione in carriera non può avere durata indefinita: secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, il limite temporale si collega alla riabilitazione, che estingue la pena accessoria e ogni altro effetto penale della condanna ai sensi dell’art. 178 cod. pen. Il diniego che non consideri la riabilitazione, la risalente commissione dei fatti e la loro anteriorità al rapporto di servizio è viziato per difetto di motivazione. L’Amministrazione deve quindi riesaminare la posizione del militare in contraddittorio.

Il Fatto

Il ricorrente, Graduato Scelto dell’Esercito in servizio permanente, era stato escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito tra ruoli con provvedimento del 24 aprile 2012, adottato ai sensi dell’art. 1051, comma 8, cod. ordinamento militare, in ragione di una condanna a pena superiore ai due anni riportata per fatti risalenti e commessi prima dell’arruolamento.

Ottenuta nel 2015 la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza, il militare ha chiesto nel 2022 la riattivazione dell’iter di avanzamento. Il Ministero ha respinto l’istanza rilevando l’assenza nel codice di una procedura di riammissione e la natura di sanzione amministrativa dell’esclusione, non travolta dalla riabilitazione comune perché estranea agli effetti penali della condanna. Da qui il ricorso, con cui il militare ha impugnato il diniego e gli atti presupposti del 2012.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dall’Amministrazione. L’istanza del ricorrente non configura una richiesta di autotutela in senso stretto, ma mira al reinserimento nelle procedure di avanzamento in forza di circostanze sopravvenute. Il rigetto ha quindi attualizzato l’interesse a contestare l’applicazione dell’art. 1051, comma 8, cod. ordinamento militare.

Nel merito, il Tribunale richiama il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 1941 del 2020, secondo cui, pur in difetto di una procedura espressamente prevista, il militare ottenuta l’estinzione o la riabilitazione può chiedere il reinserimento nelle aliquote di avanzamento per la progressione della carriera.

Il Collegio richiama poi l’orientamento secondo cui l’inibizione alla progressione non può avere durata indefinita. In via di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1051 cod. ordinamento militare, il limite temporale va collegato alla riabilitazione, che cancellando la pena accessoria e ogni altro effetto penale della condanna (art. 178 cod. pen.) impedisce l’adozione di una misura preclusiva permanente (TAR Lazio-Roma n. 1381 del 2019; TAR Marche n. 679 del 2021).

Il Ministero non ha considerato che l’istanza è stata proposta oltre vent’anni dopo la condanna, che i reati furono commessi quando il ricorrente non rivestiva ancora lo status di militare e che, proprio per tale anteriorità, egli non poteva ottenere altra riabilitazione che quella comune. Ne deriva il difetto di motivazione del diniego, che non ha valutato tutti questi elementi.

Il ricorso è pertanto accolto e il diniego annullato. L’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, in contraddittorio con il ricorrente, alla luce dei principi esposti. Le spese sono compensate in ragione della particolarità del caso e della difficile interpretazione della normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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