Voltura del permesso di costruire e silenzio: obbligo di provvedere espresso (TAR Sicilia n. 2859 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di voltura del permesso di costruire, avviato su istanza di parte, l’amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso e motivato, positivo o negativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990; il mero rilievo di carenza documentale, seguito dalla riattivazione del procedimento su iniziativa dell’istante, integra un arresto temporaneo e non un provvedimento definitivo. La diffida a provvedere e la nuova istanza con produzione documentale equivalgono a riedizione dell’istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., senza che l’inerzia del privato produca decadenza. Nell’azione avverso il silenzio, ove residuino adempimenti istruttori riservati alla pubblica amministrazione, il giudice non può pronunciare sulla fondatezza della pretesa e deve limitarsi a dichiarare l’illegittimità del silenzio, assegnando un termine per provvedere.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria dell’area su cui insiste un fabbricato assentito con permesso di costruire n. 1/2023 rilasciato a una società controinteressata nella veste di comodataria, chiedeva al Comune la voltura del titolo edilizio. L’ufficio tecnico, con nota del 24 dicembre 2024, dichiarava non procedibile l’istanza per carenza della documentazione attestante il titolo e il consenso dei titolari di diritti reali. La società riscontrava producendo certificato notarile, atto di conferimento e nota di trascrizione; il Comune richiedeva ulteriore documentazione, riscontrata dalla ricorrente con nota del 28 febbraio 2025.

A fronte del perdurante silenzio, la società proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., deducendo la violazione dell’art. 2 della legge regionale n. 7/2019, per l’annullamento del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere alla voltura, trattandosi di attività vincolata. Si costituiva la controinteressata, eccependo l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto del 24 dicembre 2024 e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. L’atto del 24 dicembre 2024 si limita a constatare la non procedibilità per carenza documentale; il procedimento è poi stato riattivato e l’amministrazione ha chiesto ulteriore documentazione. Non vi è dunque un provvedimento definitivo, ma un arresto temporaneo. La nota del 10 gennaio 2025 vale quale nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., come affermato da condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5911/2024; T.A.R. Puglia, Bari, n. 259/2023): l’inerzia del privato non estingue l’interesse legittimo pretensivo e la diffida a provvedere equivale a nuova istanza.

Nel merito, il giudice richiama l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990: la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso, anche in forma semplificata, e tale obbligo sussiste ogni volta che il privato abbia una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1660/2016). La doglianza sulla violazione dell’art. 2 della legge regionale n. 7/2019 è fondata: dopo la produzione documentale e i chiarimenti del 28 febbraio 2025, il Comune non ha fornito alcun riscontro definitivo e motivato, né positivo né negativo.

Accertata la fondatezza della domanda di annullamento del silenzio, il Collegio dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di accertamento della fondatezza della pretesa. L’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. consente al giudice di pronunciarsi sulla pretesa solo in caso di attività vincolata o quando non residuino margini di discrezionalità né adempimenti istruttori. Il procedimento di voltura è di tipo vincolato (T.A.R. Lazio, Latina, n. 3/2010; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 12 ottobre 2016), ma nel caso concreto residuano adempimenti istruttori riservati all’amministrazione, anche sui requisiti soggettivi del concessionario (C.G.A., n. 187/2022; Cons. Stato, sez. II, n. 9712/2022).

Spetta pertanto al Comune completare l’istruttoria e dare riscontro all’istanza con provvedimento finale espresso e motivato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il Collegio riserva la nomina di un commissario ad acta su istanza di parte, ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., in caso di inadempimento. Non emergono evidenze di abuso del processo. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune e sono compensate verso la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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