Interessi di mora su contributi agricoli dalla diffida e colpa esclusa dall’incertezza (C.G.A.R.S. n. 169 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sui debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3, cod. civ., poiché la natura querable dell’obbligazione impone la costituzione in mora mediante intimazione scritta. Gli interessi moratori decorrono pertanto dalla data della diffida e fino al giorno del pagamento delle singole annualità. La responsabilità aquiliana della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, riconducibile all’art. 2043 cod. civ., presuppone la prova dell’ingiustizia del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo, che va escluso quando il quadro normativo di riferimento presenti oggettivi margini di incertezza interpretativa e l’errore dell’Amministrazione risulti scusabile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato nel 2015 domanda di risarcimento dei danni conseguenti al provvedimento di archiviazione della richiesta di adesione alla misura agroambientale F 2 C, già annullato dal TAR Sicilia con la sentenza n. 2214 del 19 agosto 2014, passata in giudicato. Le Amministrazioni resistenti si costituivano chiedendo il rigetto.

Il TAR Sicilia, Sez. II, con la sentenza n. 1841/2021 accoglieva in parte il ricorso e limitava il risarcimento ai soli danni per il ritardo nel pagamento del contributo relativo all’annualità 2001, commisurandolo agli interessi legali sulla sorte capitale. L’appellante contestava tale limitazione, insistendo per il pagamento degli interessi sulle annualità dal 2002 al 2010 e per il danno finanziario derivante dal mancato impiego delle somme nelle date di maturazione dei crediti.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il C.G.A.R.S. richiama il principio per cui le statuizioni su interessi e rivalutazione sono accessorie e seguono la sorte del credito cui ineriscono, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11747 del 2019. Coordina poi tale regola con le norme di contabilità pubblica, che escludono la mora ex re per i debiti delle pubbliche amministrazioni.

Il Collegio richiama l’orientamento della Cass. civ., Sez. I, n. 3944 del 1999 e della Cass. civ., Sez. I, n. 29776 del 2020, secondo cui sui debiti degli enti pubblici sono dovuti i soli interessi moratori con decorrenza dalla costituzione in mora mediante intimazione scritta. Accertato che la diffida è stata notificata nel dicembre 2014 e che i pagamenti sono intervenuti con ritardo, riconosce il diritto agli interessi legali da tale data fino al versamento delle singole annualità, demandando alle parti la quantificazione.

Sul secondo motivo la Corte ricostruisce il dibattito sulla natura della responsabilità da illegittimo provvedimento, richiamando l’Ad. Plen. n. 7/2021, che l’ha qualificata in termini extracontrattuali. Ribadisce che l’ingiustizia del danno richiede la lesione del bene della vita e che grava sul danneggiato, ex art. 2697 cod. civ., la prova di tutti gli elementi costitutivi, non essendo il danno conseguenza automatica dell’annullamento.

Nel caso concreto il Collegio esclude la sussistenza del requisito soggettivo della colpa. Il PSR della Regione Sicilia, nel descrivere l’Azione F2, presentava una disciplina articolata e non univoca, tanto che il TAR era pervenuto alla soluzione interpretativa solo all’esito di approfondita analisi. All’epoca dell’archiviazione constava un solo precedente specifico, sicché la scelta interpretativa dell’Amministrazione non può dirsi palesemente arbitraria né frutto di negligenza grave.

Quanto al profilo oggettivo, il Collegio ritiene non provato il maggior danno da mancato impiego delle somme, poiché le operazioni finanziarie sono per loro natura aleatorie. L’appello è pertanto accolto solo in parte, con condanna delle Amministrazioni agli interessi legali dalla diffida e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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