La giurisdizione sulla protezione sussidiaria spetta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 1215 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali fattispecie la situazione giuridica dello straniero ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall’art. 2 Cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate ad interessi legittimi. L’intera materia della protezione sussidiaria e umanitaria è sottratta alla cognizione del giudice amministrativo, anche con riguardo agli atti amministrativi adottati successivamente al riconoscimento dello status, in quanto comunque incidenti sul diritto soggettivo dello straniero a godere della protezione approntata dall’ordinamento. Il ricorso proposto davanti al T.A.R. è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione innanzi all’A.G.O. nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Brindisi chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 26 maggio 2023, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso entro un termine stabilito. Secondo l’esposizione difensiva, il ricorrente si era recato più volte presso gli uffici della Questura per il ritiro del titolo, ricevendo reiterati inviti a tornare nei giorni successivi. Il difensore ha quindi diffidato l’Amministrazione al rilascio del permesso, senza esito.

Instaurato il giudizio ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, si è costituita l’Avvocatura dello Stato eccependo l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, chiedendo il rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare dell’Avvocatura erariale e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La qualificazione operata dal ricorrente non è decisiva: la controversia non riguarda, come rappresentato negli atti introduttivi, un permesso per lavoro autonomo, ma l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria effettivamente presentata alla Questura. Il riferimento al lavoro autonomo contenuto nella diffida del difensore è errato e non vale a modificare l’oggetto sostanziale della domanda.

Su questa base il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la giurisdizione sul diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari spetta al giudice ordinario, perché in tale ipotesi la situazione giuridica dello straniero ha consistenza di diritto soggettivo, annoverabile tra i diritti umani fondamentali. La garanzia dell’art. 2 Cost. impedisce che simili posizioni siano degradate ad interessi legittimi. Il Collegio richiama in proposito T.A.R. Puglia – Lecce, sentenza n. 422/2015, T.A.R. Marche, sentenza n. 356/2015 e T.A.R. Basilicata, sentenza n. 801/2016.

Il percorso argomentativo viene esteso alle controversie sul diniego del permesso di protezione sussidiaria, che ha sostituito il permesso per motivi umanitari e concerne il diritto d’asilo: esse sono affidate alle medesime Commissioni chiamate a verificare i presupposti del diritto e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Sul punto il Tribunale cita T.A.R. Umbria, sentenza n. 395/2011, T.A.R. Liguria, sentenza n. 1526/2012 e T.A.R. Emilia Romagna – Parma, sentenza n. 166/2015.

Da ciò il Collegio trae la conseguenza che l’intera materia della protezione sussidiaria e umanitaria è affidata alla cognizione del giudice ordinario, anche per gli atti amministrativi adottati dopo il riconoscimento dello status, perché comunque incidenti sul diritto soggettivo dello straniero alla relativa protezione. Il ricorso è quindi inammissibile davanti al T.A.R.

In applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a., il ricorrente può riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese processuali sono integralmente compensate, tenuto conto delle condizioni personali e sociali del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *