Silenzio inadempimento e provvedimento tardivo: improcedibilità per sopravvenuta satisfazione (TAR Puglia n. 1214 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’adozione in pendenza di causa del provvedimento richiesto, pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale, determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. La sopravvenuta definizione del procedimento elide l’interesse alla pronuncia sull’obbligo di provvedere. La compensazione integrale delle spese processuali è giustificata quando, al momento della notifica del ricorso, non era ancora decorso il termine di legge per l’emissione del provvedimento richiesto. Il difetto di legittimazione passiva dell’azienda sanitaria va dichiarato quando l’inerzia sia ascrivibile esclusivamente all’amministrazione comunale.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria che eroga prestazioni riabilitative ambulatoriali, era stata autorizzata e accreditata presso il servizio sanitario regionale in una sede del Comune di Martina Franca, dalla quale era stata sfrattata. Dopo un lungo confronto tra enti sulla competenza al rilascio dell’autorizzazione al trasferimento definitivo, la società ha presentato il 10 maggio 2024, con acquisizione al protocollo comunale il 13 maggio 2024, istanza di autorizzazione alla realizzazione per il trasferimento nella nuova sede, ex art. 26 legge n. 833/1978.
Non avendo ottenuto riscontro, la società ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune e della Regione, chiedendo la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Si sono costituiti il Comune e l’azienda sanitaria, eccependo rispettivamente l’improcedibilità e il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in data 30 ottobre 2024, il Comune ha adottato il provvedimento Unico Autorizzativo n. 124, con cui ha autorizzato il trasferimento della struttura ambulatoriale dalla vecchia alla nuova sede. Il dato risulta per tabulas e definisce l’istanza presentata dalla società.
Da ciò deriva che l’amministrazione, nelle more del giudizio avverso il silenzio, ha emanato un atto pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale azionata. Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Il Tribunale dichiara inoltre l’evidente difetto di legittimazione passiva dell’azienda sanitaria di Taranto, non essendo a questa ascrivibile l’inerzia contestata.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale tra tutte le parti. La decisione tiene conto dell’esito complessivo del giudizio, della richiesta formulata dalla ricorrente a verbale e del fatto che, alla notifica e al deposito del ricorso, non era ancora decorso il termine di legge di 120 giorni per l’emissione del provvedimento richiesto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.