Accesso difensivo ai verbali ispettivi e riservatezza dei lavoratori (TAR Puglia n. 55 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, il richiedente che abbia congruamente rappresentato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale tutelanda ha diritto all’ostensione dei verbali di audizione acquisiti in sede ispettiva. La generica prospettazione di esigenze di riservatezza dei lavoratori auditi non è idonea a escludere tale diritto. La sottrazione all’accesso dei documenti contenenti notizie acquisite nell’attività ispettiva postula la dimostrazione di un effettivo e concreto pericolo di discriminazioni o ritorsioni, non una presunzione assoluta fondata sulla asimmetria del rapporto di lavoro. L’esercizio dei poteri istruttori ex artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ. non preclude né rende recessivo l’accesso documentale difensivo.

Il Fatto

La società ricorrente è destinataria di un verbale unico di accertamento e notificazione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per conto dell’INPS, ha contestato la natura fittizia di un contratto di appalto di servizi, riqualificandolo come somministrazione di manodopera non autorizzata, con richiesta di regolarizzazione contributiva e irrogazione di sanzione amministrativa.

Il verbale fonda le proprie conclusioni, tra l’altro, sulle dichiarazioni dei lavoratori auditi, di cui riporta solo stralci. La società ha quindi presentato istanza di accesso ai verbali integrali delle audizioni, al fine di difendersi nel giudizio di impugnazione del verbale. L’INPS ha dapprima differito sine die il riscontro, poi ha osteso parzialmente le dichiarazioni dei soli lavoratori che non avevano manifestato opposizione. Da qui il ricorso e i motivi aggiunti, con richiesta di accertamento del diritto all’accesso integrale e di condanna all’esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2021 e delle sentenze n. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020, secondo cui l’accesso difensivo richiede la necessità della conoscenza del documento in presenza di un nesso di strumentalità con la situazione giuridica finale, il cui interesse deve essere concreto e attuale. Nel caso di specie la società ha adeguatamente rappresentato l’interesse difensivo, avendo allegato la necessità di far emergere elementi favorevoli non valutati nel provvedimento, in vista del giudizio di impugnazione del verbale e dei conseguenti accertamenti fiscali.

Quanto alla riservatezza, il TAR rileva che l’INPS non ha indicato alcun concreto rischio di azioni discriminatorie o indebite pressioni sui lavoratori. Il richiamo all’art. 16 del Regolamento interno dell’Istituto è giudicato non pertinente e generico, non essendo ravvisabili dati sensibili. La sottrazione all’accesso postula la dimostrazione di un effettivo pericolo sulla base di specifici elementi di fatto, non una presunzione assoluta.

Il Collegio si sofferma poi sul rapporto tra accesso e strumenti processuali. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 19/2020, esclude che i poteri di esibizione ex artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ. possano precludere l’accesso documentale difensivo, che opera su un piano sostanziale distinto e concorrente. I poteri istruttori civilistici hanno, anzi, natura residuale rispetto alla possibilità di procurarsi i documenti fuori dal processo.

Nel corso del giudizio l’INPS ha trasmesso ventuno dei ventidue verbali complessivi, con oscuramento dei dati personali. Il TAR dichiara pertanto in parte la cessazione della materia del contendere e accoglie il ricorso per la restante parte, ordinando l’esibizione dell’unico verbale residuo, in versione integrale ma con oscuramento dei dati del lavoratore. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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